Chi deve versare l'IMU in caso di separazione?
09 Marzo 2023
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso. La CTR Abruzzo rigettava il gravame sull'appello dei contribuenti, rilevando che, a seguito dell'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, la titolarità dell'obbligo di pagamento dell'IMU non si trasferiva sul coniuge assegnatario, ma restava a carico del terzo proprietario che aveva concesso l'immobile a titolo di comodato.
I contribuenti ricorrono in Cassazione sostenendo che la CTR non ha considerato che, «ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, sicchè l'imposta deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale».
La doglianza è fondata. Il Collegio ricorda che in tema di ICI, «il coniuge al quale era assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non fosse soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vantava il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché si riteneva che in capo al coniuge (assegnatario) non fosse ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo» (Cass. n. 7395/2019). Ed il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il medesimo di quello previsto dall'ICI.
L'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011) prevede, infatti, che «l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504». Affinchè sorga l'obbligo di pagare l'imposta in oggetto, «è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato", riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro reale di godimento, o ad un'altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge, come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali. Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale».
Inoltre, in tema di IMU, «il convivente more uxorio, al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l'immobile adibito a casa familiare di proprietà dell'altro convivente, è soggetto passivo di imposta ex art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, che, non disciplinando un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, può essere interpretato estensivamente includendo nel relativo ambito di applicazione, per eadem ratio, anche i rapporti di convivenza» (Cass. n. 11416/2019).
La stessa Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013 ha chiarito che «le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (conv., con mod., dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell'IMU. Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale». Per tutti questi motivi la S.C. accoglie il ricorso in oggetto.
Fonte: Diritto e Giustizia |