La soluzione individuata dal Tribunale di Busto Arsizio si avvicina alla prima delle due ricostruzioni di cui sopra: la cd. causa in concreto della proposta liquidatoria presuppone che il soddisfacimentodei creditori, per quanto “parziale”, non risulti “meramente simbolico od anche solo irrisorio”. Di conseguenza: una proposta puramente “simbolica”, proprio perché priva di causa, non è di per sé idonea a superare la verifica sulla cd. fattibilità giuridica, in particolar modo laddove la proposta stessa (come nella liquidazione del patrimonio) non sia sottoposta al voto dei creditori e al giudizio di meritevolezza.
Questa ricostruzione potrebbe apparire, a prima vista, un passo indietro rispetto agli orientamenti che, già con la L. 3/2012, riconoscevano l'ammissibilità della liquidazione del patrimonio di un soggetto privo di beni. Ciò soprattutto qualora la liquidazione venga intesa come premessa dell'esdebitazione: principale obiettivo perseguito dal debitore mediante l'accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento.
Tuttavia – come rilevato anche dal Tribunale – con l'entrata in vigore del Codice della Crisi il beneficio dell'esdebitazione spetta (entro certi limiti) anche al “debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” (cfr. art. 283 CCII); e ciò senza che sia necessaria la preventiva apertura di una procedura di sovraindebitamento che, in casi simili, avrebbe l'unico effetto di generare ulteriori oneri prededucibili.
Da un certo punto di vista, dunque, l'interruzione del nesso tra esdebitazione (da un lato) e procedure di sovraindebitamento (dall'altro lato) potrebbe confermare l'esistenza di un principio generale di economicità ed efficienza che impone di fermare sul nascere l'instaurazione di procedure di sovraindebitamento totalmente prive di utilità.
Eventualità quest'ultima del resto già disciplinata dal Codice all'art. 268, comma 3, CCII dove stabilisce che “quando la domanda [di liquidazione controllata] è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC … attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”.