Il quotidiano online risarcisce se si rifiuta di rimuovere o aggiornare le notizie inerenti procedimenti penali
10 Marzo 2023
L'articolo incriminato, avente ad oggetto un procedimento penale, veniva rimosso, a seguito di richiesta dell'interessato, dal sito web di un quotidiano. Il Tribunale adito dichiarava quindi la cessata materia del contendere per ciò che riguardava la cancellazione e rigettava le domande attoree volte ad ottenere il risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa e per la prolungata presenza della notizia sul portale del giornale, che non veniva peraltro nemmeno rettificata a seguito della piena assoluzione dell'interessato. Il gravame proposto da quest'ultimo veniva quindi rigettato; la causa riguardante la responsabilità del quotidiano giungeva quindi fino in Cassazione.
I Giudici di legittimità hanno affrontato la questione della possibile sussistenza di una qualche forma di responsabilità di cui il giornale deve rispondere a causa della permanenza della notizia (ormai datata) relativa al procedimento, che pur non diffamatoria in quanto costituente legittimo esercizio del diritto di cronaca quando fu pubblicata, non era stata comunque aggiornata alla successiva assoluzione per non sussistenza del fatto.
Il Collegio ritiene non si possa affermare tout court e in termini generali un obbligo di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo (di cui non sarebbe neppure agevole una predeterminazione generalizzata), dato che ciò imporrebbe un onere estremamente gravoso e pressoché impossibile da rispettare a carico delle testate giornalistiche, al quale peraltro potrebbe anche non corrispondere un concreto interesse dei soggetti cui le medesime notizie si riferiscono.
D'altra parte, però, i Giudici ritengono che il rifiuto ingiustificato di rimuovere l'articolo, o anche eventualmente solo di aggiornarne il contenuto, integra una condotta illecita che può giustificare un risarcimento del danno, che si produce a partire dalla richiesta presentata dall'interessato. Siffatta soluzione opera un ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti, in linea anche con quanto di sposto dalla Cass. civ. n. 5505/2012 circa la possibilità di compartecipazione dell'interessato nell'utilizzazione dei propri dati personali.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che «la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all'esito di tale procedimento – non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l'aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l'onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell'interessato)».
Ciò ha portato a un parziale accoglimento del ricorso dell'interessato e la cassazione della sentenza in cui ha rigettato la pretesa risarcitoria.
(Fonte: Diritto e giustizia.it) |