Il condomino in regola con i pagamenti può opporsi al precetto per la preventiva escussione dei morosi

Redazione scientifica
09 Marzo 2023

Il creditore del Condominio con in mano un titolo esecutivo, deve chiedere il pagamento prima ai condomini morosi e solo successivamente potrà rivolgersi ai condomini che risultano già in regola con i propri pagamento pro rata.

Il Tribunale di Foggia aveva accolto l'appello avverso la decisione del Giudice di Pace con cui erano state rigettate le opposizioni avanzate dai due appellanti in qualità di condomini avverso gli atti di precetto notificati nei loro confronti da un creditore del Condominio in forza di una sentenza divenuta esecutiva. I due condomini contestavano la propria regolare posizione con i pagamenti pro rata dovuti, invocando dunque la preventiva escussione dei condomini morosi. Il creditore soccombente ha proposto ricorso in Cassazione.

Il Collegio sottolinea come la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., come modificato dalla legge n. 220/2012. Il comma 1 dispone infatti che l'amministratore «è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi», mentre il comma 2 stabilisce che «[i] creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini». In capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la propria quota viene dunque a crearsi un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio, quanto unicamente le somme dovute dai morosi.

La pronuncia afferma infatti il principio secondo cui «il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del Condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo».

Il ricorso viene in definitiva rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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