I contratti pendenti nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Girolamo Lazoppina
13 Marzo 2023

Il commissario, in caso di amministrazione straordinaria di una grande impresa in crisi, ci si chiede se possa sciogliersi liberamente da un contratto in corso oppure se abbia bisogno dell'autorizzazione del Ministro dello Sviluppo economico.

In caso di amministrazione straordinaria di una grande impresa in crisi, il commissario può sciogliersi liberamente da un contratto in corso oppure ha bisogno dell'autorizzazione del Ministro dello Sviluppo economico?

L'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D. Lgs. n. 270 del 1999 e successive modificazioni, c.d. Legge Prodi bis) è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale in stato di insolvenza. La sua finalità principale, al contrario di ciò che accade nelle altre procedure concorsuali, le quali mirano principalmente a tutelare l'interesse dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio del fallito (qualche eccezione la si riscontra nella liquidazione coatta amministrativa), è quella di evitare la messa in liquidazione dell'impresa e sostanzialmente di conservare il patrimonio produttivo.

In quest'ottica l'art. 50 del D. Lgs. n. 270/1999 prevede che il commissario straordinario possa sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti (quindi ancora in corso) alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.

Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.

La legge Prodi bis capovolge quindi il disposto della legge fallimentare (art. 72), la quale prevede invece che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti al momento della dichiarazione di fallimento, l'esecuzione del contratto è sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrarvi o di sciogliervisi.

La legge Prodi bis, dunque, nel dare piena autonomia al commissario nella scelta se subentrare o meno in un contratto pendente, prevede che, nell'attesa della scelta, il contratto non venga sospeso ma rimanga in vita e continui a produrre effetti.

Il D. Lgs. n. 270/1999 prevede però alcune eccezioni alla continuata esecuzione dei contratti in corso: essa non vale per i contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti, e per i contratti di locazione di immobili, qualora sia sottoposto ad amministrazione straordinaria il locatore. In tali contratti il commissario straordinario subentra salvo patto contrario.

La giurisprudenza di legittimità da parte sua ha sottolineato come il commissario abbia piena libertà di scelta sulla base dell'utilità della prosecuzione del rapporto alla luce del programma scelto, senza necessità di un'autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico (Cass. Civ. 22 maggio 1996 n. 4715).

Anche la giurisprudenza di merito ha chiarito che, a differenza di ciò che accade nel fallimento, al momento della dichiarazione di insolvenza tutti i contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, compresi quelli a esecuzione continuata o periodica, proseguono e continuano ad avere normale esecuzione (Trib. Novara 26 gennaio 2011).

La Corte di Cassazione ha infine giustamente puntualizzato che nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza la disciplina dei rapporti pendenti, regolata dall'art. 50 D.Lgs. n. 270/1999, che prevede una generale facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario quanto ai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti, presuppone che questi ultimi non siano pervenuti nel frattempo alla loro naturale scadenza (Cass. Civ., Sez. I, sent., 23 febbraio 2012 n. 2762). L'automatica prosecuzione del contratto, dunque, ha come logico presupposto la sua pendenza: se il contratto fosse già scaduto il commissario non potrebbe ovviamente subentrarvi.

In conclusione, per rispondere al quesito di cui sopra, si rappresenta quanto segue.

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi il commissario straordinario ha piena libertà di decidere se subentrare o meno in un contratto ancora pendente, senza alcuna autorizzazione da parte del ministero dello Sviluppo economico. Fintanto che la scelta non viene compiuta, il contratto rimane in vita e continua a produrre tutti i suoi naturali effetti. Fanno eccezione a tale regola i contratti di lavoro subordinato ed i contratti di locazione di immobili (se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore), nei quali il commissario straordinario subentra salvo patto contrario.