Premio assicurativo: il mancato pagamento turba l'equilibrio del principio di comunione dei rischi
14 Marzo 2023
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, VI Sez. civile, ordinanza n. 6480/2023.
Nel 2012 Tizio convenne dinanzi al Tribunale di Crotone la Provincia di Crotone, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, causato secondo l'attore dalle condizioni di menomata sicurezza della strada da lui percorsa, di proprietà provinciale.
La Provincia si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la Zurich Insurance plc. Il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò quella di garanzia formulata dalla Provincia, in quanto accertò che questa aveva tardivamente versato il premio assicurativo, sicché al momento del sinistro l'ente era privo di copertura.
La sentenza venne appellata in via principale da Tizio e in via incidentale dalla Provincia, la quale si dolse del rigetto della domanda di garanzia. Il giudice di seconde cure incrementò la liquidazione del danno a favore della vittima e accolse la domanda di garanzia formulata dalla Provincia. Osservò la Corte che il sinistro avvenne il 4.6.2009; che il premio per l'annualità “2009” era stato pagato il 24 novembre 2009; che il pagamento era stato accettato “senza riserve” dall'assicuratore; che al momento del pagamento sia l'assicurata che l'assicuratore ignoravano l'esistenza del sinistro.
Ne ha tratto la conseguenza che il rifiuto dell'assicuratore di pagare l'indennizzo non era «conforme ai canoni della buona fede contrattuale”, perché l'accettazione senza riserve del pagamento del premio per l'anno 2009 aveva “ingenerato nella provincia il legittimo affidamento» sul fatto che l'assicuratore avrebbe pagato tutti i sinistri avvenuti nel 2009.
La sentenza è impugnata dalla Zurich mentre la Provincia ha resistito con controricorso. Nella illustrazione del quarto motivo, ritenuto fondato dalla Corte ed analizzato per primo, si sostiene che l'accettazione senza riserve del tardivo pagamento del premio assicurativo non costituisce di per sé implicita rinuncia, da parte dell'assicuratore, a sollevare l'eccezione di non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell'art. 1901, comma 1, c.c.
Aggiunge la società ricorrente che l'accettazione senza riserve del premio tardivamente pagato preclude all'assicuratore la possibilità di eccepire la non indennizzabilità del sinistro solo in due casi: o quando si dimostri che l'assicuratore abbia accettato il premio sapendo che il sinistro si era già verificato; oppure quando si dimostri l'esistenza di una prassi consolidata tra le parti del contratto, idonea ad indurre l'assicurato a confidare nella operatività della polizza anche nel periodo di morosità. Tuttavia, nel caso di specie né l'una, né l'altra di tali ipotesi erano mai state allegate o provate.
La Corte di Cassazione ha già stabilito, in altri procedimenti, che la mera accettazione del premio pagato in ritardo non può costituire di per sé una rinuncia tacita ad eccepire la sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento dimostrativo di una inequivoca volontà in tal senso.
Se può ammettersi in linea teorica che la sospensione dell'efficacia dell'assicurazione nel caso di mancato pagamento del premio condivida con l'art. 1460 c.c. la ratio di costituire una coazione indiretta al pagamento del premio, le due norme in null'altro sono tra loro assimilabili. Lo ha stabilito la Corte costituzionale (Corte cost., 5 febbraio 1975 n. 18), allorché venne chiamata a stabilire se fosse conforme a costituzione l'articolo 1901 c.c., nella parte in cui prevedeva solo per il contratto di assicurazione una disciplina speciale, nel caso di inadempimento. Stabilì allora il Giudice delle leggi che le previsioni dell'art. 1901 c.c. non violano il principio di uguaglianza, in quanto esse sono del tutto razionali e «conformi alla particolare natura e alla struttura del contratto di assicurazione, nel quale la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio».
In tale contratto l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra la totalità dei rischi assunti dall'assicuratore, e la totalità dei premi dovuti dagli assicurati (c.d. principio di comunione dei rischi).
Per effetto di tale meccanismo economico, prima ancora che giuridico, l'assicuratore quando assume su di sé l'alea del pagamento dell'indennizzo deve essere messo in condizione di poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati, attraverso i quali dovrà costituire le riserve tecnicamente calcolate per adempiere i propri obblighi e costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati.
Da ciò discende che il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato turba non già e non solo il singolo rapporto contrattuale, ma turba l'equilibrio del principio di comunione dei rischi. Colui il quale accetta il pagamento tardivo, senza nulla aggiungere, non tiene affatto una condotta inequivocamente dimostrativa della volontà di rinuncia alla sospensione degli effetti del contratto. Infatti, nel caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all'art. 1901 c.c., il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, in quanto delle due l'una: se l'assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc; se l'assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l'assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi.
Il quarto motivo del ricorso, in conclusione, va accolto alla luce del seguente principio di diritto: «non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 1901 c.c., a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio». La ritenuta fondatezza del ricorso non comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata; infatti, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito l'appello incidentale proposto dalla Provincia di Crotone nei confronti della società Zurich.
Con ulteriore motivo di appello incidentale la Provincia stessa ha sostenuto che il Tribunale, rigettando la sua domanda di garanzia, aveva violato i principi contrattuali in tema di correttezza e buona fede. Il Tribunale, secondo la Provincia nel proprio atto d'appello, ha trascurato di considerare che la società assicuratrice, accettando senza riserve il pagamento tardivo del premio e successivamente rifiutando il pagamento dell'indennizzo, aveva tenuto un comportamento contrario ai suddetti principi. Il motivo è infondato poichè l'accettazione tardiva del premio, anche senza riserve, da parte dell'assicuratore, non costituisce rinuncia tacita a far valere l'inefficacia della polizza, e non può perciò ritenersi una condotta contraria a buona fede.
(fonte: Diritto e giustizia.it) |