Le spese condominiali di ordinaria amministrazione possono essere ripartite per unità abitativa

Redazione scientifica
13 Marzo 2023

Nel caso in cui le tabelle millesimali non fossero disponibili, l'assemblea condominiale, al fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio.

Un condomino impugnava la delibera assembleare con cui era stata decisa la ripartizione delle spese per la dismissione del vecchio depuratore e per il conseguente allaccio alla rete fognaria. La spesa era però stata divisa in base ad unità abitativa e non sulla base delle tabelle millesimali, al momento non disponibili, con riserva di conguaglio. La domanda veniva rigettata dal Giudice di Pace, decisione confermata anche in sede di appello. La questione è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il ricorso si rivela privo di fondamento. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, «l'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, proprio ove manchino tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio (da ultimo, Cass. sez. II, 19 agosto 2021, n. 23128)».

La sentenza ricorda però al contempo che è nulla la deliberazione adottata a maggioranza che «stabilisca criteri “capitari” di ripartizione delle spese in deroga ai criteri di proporzionalità fissati dagli artt. 1123 e ss. c.c.». Si tratta di una nullità assoluta ed insanabile con la conseguente inapplicabilità del termine di decadenza di 30 giorni di cui all'art. 1137 c.c. Si aggiunga che la nullità della deliberazione assembleare costituisce fatto ostativo all'insorgere del potere-dovere dell'amministratore, ex art. 1130, n. 1, c.c., di darne attuazione, a differenza delle ipotesi di mera annullabilità. A conferma di ciò, l'ordinamento non prevede per le deliberazioni condominiali nulle un meccanismo sanante, sul modello di quelli previsti per il testamento (art. 590 c.c.) o per la donazione (art. 799 c.c.), ove ad esse sia data volontaria esecuzione. Infine, la pronuncia ricorda che l'atto di approvazione o di revisione delle tabelle millesimali deve avere la veste di delibera assembleare, con esclusione di approvazioni o revisioni per fatti concludenti (v. Cass. civ., sez. unite, n. 943/1999).

Così ricostruito il contesto normativo e giurisprudenziale, la pronuncia impugnata si sottrae ad ogni censura potendo il caso in esame essere ricondotto alla prima ipotesi (suddivisione della spesa per unità abitativa, salvo conguaglio sulla base delle tabelle millesimali). Il ricorso viene dunque rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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