La l. n. 392/1978 ha previsto la durata dei contratti di locazione (salvo poche eccezioni) di quattro anni per gli immobili ad uso abitativo; successivamente, con l'art. 3 della l. n. 431/1998, si è ritenuto di allargare anche alle locazioni abitative il predetto “diniego di rinnovo” del locatore in ipotesi analoghe a quelle della precedente disciplina, nonché in altre determinate ipotesi; qualora il locatore non destini l'immobile nel tempo fissato dalla legge all'uso indicato nella disdetta, sia la l. n. 392/1978 (con l'art. 31, relativo ai contratti ad uso diverso), sia la l. n. 431/1998 (con gli artt. 3 e 5, per gli affitti delle abitazioni), hanno previsto sanzioni, tra le quali spiccano il ripristino del contratto e il risarcimento del danno a carico dell'ex locatore inadempiente.