La bancarotta fraudolenta dei sindaci delle società
14 Marzo 2023
I sindaci supplenti di una società possono essere chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta?
Il reato di bancarotta fraudolenta, disciplinato dall'art. 216 l.fall., può riguardare anche le società. In tal caso soggetti attivi del reato saranno coloro che le gestiscono e le controllano. Fra tali figure sono certamente da comprendere i membri degli organi di controllo e quindi i sindaci, i consiglieri di sorveglianza e i componenti del comitato di controllo sulla gestione. Va da sé che, essendo tali figure soggetti diversi dall'imprenditore (o dai soci delle società illimitatamente responsabili dichiarati falliti per estensione), si parlerà di bancarotta impropria. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. V, 18 giugno 2014 n. 26399) i sindaci, in quanto investiti di peculiari funzioni di controllo, da esercitare, peraltro, con la diligenza del mandatario, secondo la vecchia formulazione dell'art. 2407 (oggi con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico), possono essere chiamati a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta per fatti propri degli amministratori. L'obbligo di vigilanza non è, però, limitato al mero controllo contabile, ma deve estendersi anche al contenuto della gestione (art. 2403-bis c.c.), cosicchè il controllo sindacale, se non investe in forma diretta le scelte imprenditoriali, non si risolve neppure in una mera verifica contabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende anche un minimo di riscontro tra la realtà effettiva e la sua rappresentazione contabile (cfr., in tal senso, anche Cass. Pen. Sez. V, n. 8327 del 22 aprile 1998). Sennonché, l'ipotesi del coinvolgimento dei sindaci non può fondarsi, acriticamente, soltanto sulla loro posizione di garanzia e discendere, tout court, dal mancato esercizio dei doveri di controllo, ma postula - per indiscussa giurisprudenza di legittimità - l'esistenza di elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, della loro partecipazione, in qualsiasi modo, all'attività degli amministratori ovvero di valide ragioni che inducano a ritenere che l'omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza causale nella commissione del reato da parte degli amministratori (Cass. Pen., Sez. V, n. 15360 del 21 aprile 2010). Tuttavia, il principio generale (giurisprudenziale) secondo cui è configurabile in capo ai sindaci la responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta c.d. impropria per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi che competono loro, non trova riscontro, contemporaneamente, in ordine ai sindaci supplenti, i quali subentrano ai titolari e rispondono del loro operato esclusivamente in caso di morte, rinunzia o decadenza da parte di questi (Cass. pen., sez. V, 10 novembre 2005 n. 40815). Invero, occorre verificare se i supplenti siano effettivamente subentrati ai sindaci titolari ed il contributo concreto che essi abbiano prestato alla commissione dei reati in contestazione. Valga, anche i tali ipotesi, il principio generale di cui all'art. 40, comma 1, c.p.: nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. In conclusione Anche i sindaci sono soggetti attivi del reato di bancarotta fraudolente “impropria”, nei limiti in cui si riscontrino elementi sintomatici della loro partecipazione all'attività degli amministratori o comunque quando l'omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza causale nella commissione del reato da parte degli amministratori. Quanto ai sindaci supplenti, è necessario che essi siano effettivamente subentrati ai sindaci titolari in caso di morte, rinunzia o decadenza da parte di questi e che abbiano contribuito in modo concreto all'evento delittuoso.
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