I lavoratori dello sport e dello spettacolo, come tutti i lavoratori, possono instaurare rapporti di lavoro di natura subordinata, autonoma e parasubordinata. Per quel che riguarda le prestazioni pensionistiche e i rapporti contributivi, la gestione fino al 2011 era devoluta all'ENPALS; con la soppressione dell'Ente, tutta la gestione pensionistica, nonché tutte le funzioni dell'ENPALS sono state attribuite all'INPS. Il lavoro sportivo è regolato da una legge speciale che disciplina i rapporti tra società e sportivi professionisti (L. 91/81), oltre che da tutte le disposizioni del codice civile e della legislazione del lavoro non incompatibili con lo stesso. Sono quindi applicabili tutte le leggi che tutelano i diritti dei lavoratori (es: ferie, riposi settimanali, maternità e sicurezza sul luogo del lavoro), nonché le disposizioni relative agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà del lavoratore e ai poteri del datore di lavoro. Le associazioni sportive dilettantistiche , per la realizzazione dei propri eventi sportivi si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori ecc…). I compensi per queste prestazioni godono di una disciplina fiscale agevolata.La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto alcune novità tra le quali:• Istituzione della Società Sportiva Lucrativa• Innalzamento a 10000 euro della no tax area per gli sportivi dilettanti• Delega al CONI per stabilire i criteri di inquadramento lavorativo degli sportivi dilettanti (CO.CO.CO.)• Sport Bonus• Istituzione degli agenti sportivi Il Decreto Dignità apporta significativi cambiamenti per lo Sport Dilettante, in particolare viene abrogato l'inquadramento come “collaboratore coordinato e continuativo” dello sportivo dilettante. Consequenziale il venir meno degli obblighi di comunicazione e degli adempimenti quale datore di lavoro:- Comunicazione Centro per l'Impiego- Istituzione del LUL- Emissione del cedolino.