Riscossione: se il concessionario fallisce, l'ente creditore va ammesso al passivo per i crediti anteriori

14 Marzo 2023

La Corte di cassazione enuncia un principio di diritto in tema di ammissione dell'ente creditore al passivo fallimentare di una società esercitante l'attività di agente della riscossione per i crediti relativi ai ruoli affidati prima dell'inizio della procedura.
Massima

Nell'ordinanza n. 7076/23 la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «Quando debba applicarsi al rapporto controverso, in ragione del tempo in cui si svolsero i fatti, la disciplina recata dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 (poi abrogato dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 112 del 1999), istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall'art. 32, comma 3, e dall'art. 44 di tale decreto si desume che quando siano stati consegnati al concessionario per la riscossione dei tributi i ruoli formati dai rispettivi titolari e successivamente la concessione sia stata revocata ovvero il concessionario sia stato dichiarato decaduto dal rapporto derivato dalla concessione dopo l'efficacia del provvedimento dissolutivo di tale rapporto, permane per il concessionario l'obbligo di pagare all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intero ammontare delle somme di danaro iscritte nei ruoli quando i termini dei pagamenti siano scaduti prima dell'efficacia del provvedimento di revoca o di decadenza; con la conseguenza che nel caso di successivo fallimento del concessionario revocato o decaduto l'ente impositore ha diritto di essere ammesso al passivo della procedura concorsuale per quei crediti divenuti esigibili prima dell'evento dissolutivo del rapporto di concessione».



Riferimenti giurisprudenziali

Inquadramenti