Riscossione: se il concessionario fallisce, l'ente creditore va ammesso al passivo per i crediti anteriori

14 Marzo 2023

La Corte di cassazione enuncia un principio di diritto in tema di ammissione dell'ente creditore al passivo fallimentare di una società esercitante l'attività di agente della riscossione per i crediti relativi ai ruoli affidati prima dell'inizio della procedura.

Massima

Nell'ordinanza n. 7076/23 la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «Quando debba applicarsi al rapporto controverso, in ragione del tempo in cui si svolsero i fatti, la disciplina recata dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 (poi abrogato dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 112 del 1999), istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall'art. 32, comma 3, e dall'art. 44 di tale decreto si desume che quando siano stati consegnati al concessionario per la riscossione dei tributi i ruoli formati dai rispettivi titolari e successivamente la concessione sia stata revocata ovvero il concessionario sia stato dichiarato decaduto dal rapporto derivato dalla concessione dopo l'efficacia del provvedimento dissolutivo di tale rapporto, permane per il concessionario l'obbligo di pagare all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intero ammontare delle somme di danaro iscritte nei ruoli quando i termini dei pagamenti siano scaduti prima dell'efficacia del provvedimento di revoca o di decadenza; con la conseguenza che nel caso di successivo fallimento del concessionario revocato o decaduto l'ente impositore ha diritto di essere ammesso al passivo della procedura concorsuale per quei crediti divenuti esigibili prima dell'evento dissolutivo del rapporto di concessione».

La fattispecie concreta oggetto del giudizio.

Nel caso di specie, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (nel prosieguo “Cassa Forense”) si oppone al decreto di esclusione dal passivo del fallimento relativo a una società di capitali che esercitava l'attività di agente della riscossione per i crediti relativi ai ruoli affidati prima dell'inizio della procedura. Il Tribunale rigetta l'opposizione, mentre la Corte di Appello ammette Cassa Forense al passivo. Nell'ordinanza in rassegna la Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso della curatela fallimentare, giacché l'unico motivo investe questione o tema di contestazione nuovi, non trattati nel giudizio di merito, né rilevabili officiosamente dal giudice: infatti, secondo il Collegio, l'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui i ruoli già scaduti ma, nonostante tale scadenza, non riscossi dall'agente della riscossione, erano confluiti nei residui di gestione e, come tali, soggetti alla disciplina recata dall'art. 44, commi 4 e 5, d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, è questione di fatto che non ha mai formato oggetto del thema decidendum per come risultante dalla sentenza impugnata.

I rapporti tra l'art. 32 e l'art. 44 d.p.r. n. 43/1988.

Nonostante l'inammissibilità dell'unico motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ritiene opportuno enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363, comma 2, c.p.c. con riferimento ai rapporti tra i precetti recati dall'art. 32 e dall'art. 44 d.p.r. n. 43/1988, che, pur abrogato dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, risulta ratione temporis applicabile al caso sub iudice. In via preliminare, il Collegio ricorda che il sistema di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici delineato dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 è stato sinteticamente descritto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza Cass. SU 11 maggio 2009 n. 10667 (in CED Cass., Rv. 607687) come segue:

«a) la consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse (art. 32, comma 3);

b) il concessionario ha diritto al rimborso delle somme versate per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero al discarico delle somme per le quali non è tenuto a tale obbligo, quando dimostri di non averle potute riscuotere (art. 74, comma 1);

c) l'ufficio finanziario o l'ente cui la richiesta di rimborso o di sgravio sia stata presentata dal concessionario e che non vi abbia aderito, trasmette le proprie osservazioni all'Intendente di finanza che, in caso di rigetto della domanda di rimborso, trasmette il proprio provvedimento motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al concessionario (art. 83, commi 2 e 3); d) contro il provvedimento di rigetto dell'Intendente è ammesso ricorso al Ministro delle Finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 85, comma 1); e) contro la decisione di rigetto del Ministro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notificazione della decisione (art. 85, comma 3).

Da tale disciplina risulta che se rimborso o sgravio non siano stati domandati e/o ottenuti, il concessionario è senz'altro tenuto al pagamento delle somme iscritte nei ruoli, quali che siano state le ragioni della mancata riscossione, in tal caso del tutto irrilevanti per gli enti creditori, che sono comunque destinati a percepire dal concessionario le somme portate dai ruoli».

Viene poi menzionato il precetto dell'art. 32, comma 3, d.p.r. n. 43/1988, secondo cui il versamento da parte del concessionario all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ha per oggetto le somme di danaro risultanti dalla detrazione, da quelle iscritte nei ruoli allo stesso concessionario consegnati, del danaro che questi è autorizzato a trattenere ai sensi degli artt. 62 (sospensione della riscossione e dilazione del pagamento dei tributi) e 86 (sgravio provvisorio dell'importo oggetto della domanda di rimborso) del medesimo decreto.

Viene infine riportata la disciplina contenuta nell'art. 44 d.p.r. n. 43/1988 e riguardante i residui della gestione del concessionario decaduto dal rapporto di convenzione ovvero destinatario di provvedimento di revoca della concessione, costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario decaduto o revocato:

  • per la riscossione dei residui di gestione, nel caso di decadenza o revoca del concessionario, l'intendente di finanza e gli enti interessati procedono alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la riscossione al commissario governativo o al nuovo concessionario (comma 1);
  • le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario decaduto o revocato (comma 2);
  • il commissario governativo o il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il decimo giorno del mese successivo, alla Cassa depositi e prestiti (comma 3);
  • le somme versate alla Cassa depositi e prestiti eccettuate quelle relative a tributi per i quali il concessionario decaduto o revocato abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono ripartite a norma dell'art. 58 tra gli enti interessati secondo le rispettive spettanze (comma 4);
  • le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti eseguiti in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso dal concessionario decaduto o revocato ovvero dal commissario governativo sono rimborsate a quest'ultimo senza interessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita autorizzazione dell'intendente di finanza e previa corrispondente riduzione della relativa quota inesigibile di cui sia stata presentata domanda di rimborso (comma 5).

Tanto premesso, la Suprema Corte osserva che le disciplina richiamata, da un lato, «presuppone necessariamente che il concessionario decaduto o revocato abbia versato all'ente impositore, prima dell'efficacia del provvedimento di decadenza o revoca, quanto da lui dovuto in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso», mentre, dall'altro, «attribuisce allo stesso concessionario revocato il diritto al rimborso di quanto pagato in esecuzione dell'obbligo in questione quando dimostri che la mancata riscossione sia dovuta a causa a lui non imputabile»: non si ha quindi traslazione dell'obbligazione di pagamento in discorso dal concessionario decaduto o revocato al commissario governativo quanto alle somme di danaro che il concessionario aveva l'obbligo di versare all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, prima dell'efficacia del provvedimento di decadenza ovvero di revoca.

Ne consegue che «il commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, risponde del non riscosso come riscosso limitatamente ai ruoli, relativi ai residui della gestione del concessionario revocato o decaduto, da lui ricevuti in consegna, mentre il concessionario revocato o decaduto dalla concessione ha sempre: l'obbligo di effettuare all'ente impositore i versamenti quando i termini (indicati dall'art. 74 del decreto) siano scaduti prima della revoca o decadenza; il diritto di ottenere il rimborso di quanto da lui versato, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, quanto ai debiti tributari riconosciuti come inesigibili per causa a lui non imputabile».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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