Il Contenzioso Tributario, o processo tributario, è l'istituto che consente di sottoporre a valutazione, da parte del Giudice tributario, gli atti emanati dall'Amministrazione finanziaria e dagli Agenti di riscossione. La normativa di riferimento è quella contenuta nei D.Lgs n. 545/1992 e D.Lgs. n. 546/1992. Nonostante l'Amministrazione finanziaria persegua l'intento di scoraggiare il ricorso al contenzioso mediante “l'incentivo” all'utilizzo, da parte dei contribuenti, di strumenti deflattivi, così come suggerito dalla Circolare 11 giugno 2012, n. 22/E, il “ricorso” al contenzioso tributario resta “l'habitat naturale” in cui far valere e tutelare i propri diritti tributari. Anche in questo contesto trova applicazione l'art. 111 della Costituzione, secondo cui ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti un giudice terzo ed imparziale. I gradi di giudizio sono tre, rappresentati rispettivamente dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) ed in ultima istanza dalla Corte di Cassazione. Le recenti modifiche intervenute in ambito tributario prevedono che gli atti emanati dall'Agenzia dell'Entrate, delle Dogane e Monopoli ed altri enti impositori anche locali di valore inferiori a euro 50.000,00, per atti notificati dal 1.1.2018 (fino al 31.12.2017 il valore doveva essere inferiore ad € 20.000) debbano transitare obbligatoriamente per la procedura di reclamo e della mediazione.Infine, con la Manovra Correttiva 2017 (D.L. 50/2017), convertito con modificazioni nella L. 96/2017, prima e con il D.L. 119/2018, poi, è stato introdotto, come accadde già i passato, un'agevolazione riguardante la definizione delle controversie tributarie: una sorta di rottamazione delle liti pendenti di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali e pendenti anche in Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o ente territoriale che abbia deciso di applicare anche per i propri atti la definizione agevolata.