Come accennato, la Legge di Bilancio 2023 all'articolo 1, comma 392 proroga di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine finale di operatività della disciplina transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 55 L. n. 234/2021).
A sostegno della scelta di estendere al 2023 l'operatività della misura, la Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio segnala che tra le misure per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese un ruolo fondamentale durante la crisi pandemica è stato giocato proprio dal Fondo di garanzia destinato alle PMI. La disciplina transitoria e straordinaria, infatti, è stata introdotta per tentare di arginare gli effetti economico finanziari dell'emergenza sanitaria dall'art. 13 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), poi l'intervento è stato esteso – in linea con il Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato predisposto a livello europeo (Temporary Framework Covid) - al 30 giugno 2022 dalla Legge di Bilancio 2022. Quest'ultimo provvedimento legislativo, nell'ottica di graduale phasing out (ovvero di progressiva uscita dalle misure straordinarie di garanzia pubblica) dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 ha ripristinato parzialmente le modalità operative ordinarie del Fondo.
La Legge di Bilancio 2023, dunque, mantiene attivo il sostegno speciale e temporaneo da parte dello stesso Fondo: la disciplina applicabile alle garanzie concesse nel 2023 continua ad essere quella prevista dal comma 55 della Legge di Bilancio 2022 che ha già trovato applicazione alle richieste di garanzia avanzate da luglio 2022.
In particolare, il citato comma dispone che per ogni impresa l'importo massimo garantito dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia viene concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio del beneficiario (basato su 5 fasce di merito). Viene fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (ovvero la fascia peggiore).
Quanto alla percentuale di copertura della garanzia si prevede che quest'ultima, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, è dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e del 60% in favore di quelle rientranti nelle fasce 1 e 2. Con riguardo alla riassicurazione, invece, la misura massima del 60% è riferita alla copertura del Fondo rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante. Al contrario, le operazioni finanziarie per il sostegno alla realizzazione di investimenti, la percentuale di copertura è dell'80% per tutte le imprese, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione.
Come è evidente si tratta di disciplina “cuscinetto” è volta a favorire il phasing out dall'intervento straordinario del Fondo previsto per il periodo pandemico ai fini del ritorno alla sua ordinaria operatività