Il regolamento di competenza esperito dalla parte e i documenti necessari
15 Marzo 2023
Nella previsione contenuta nella versione dell'art. 47, comma 3, c.p.c., ante riforma, si prevedeva che: “La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.” (art. 47 c.p.c., comma 3, versione precedente).
La previsione era evidentemente improntata alla completezza del procedimento ove vi era necessità per la Corte di Cassazione di conoscere i fatti processuali derivanti dal contenzioso giudiziale che avevano portato all'istanza per la decisione definitiva sulla competenza del giudice.
Il nuovo articolo 47, comma 3, c.p.c., invece, elimina questa parte non disponendo più che la parte stimoli le cancellerie a fornire i fascicoli di causa che hanno portato al contrasto sulla competenza: “La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.” (art. 47 c.p.c., comma 3, c.p.c., versione attuale).
È evidente che un semplice tratto di penna non può aver eliminato l'esigenza che la Suprema Corte abbia conoscenza dei fatti di causa per poter decidere definitivamente sulla competenza.
Se così è, sembra che sia da caricare di significato il deposito dei “documenti necessari” tout court, senza specificare a quali ci si riferisca.
Nell'ottica dello snellimento del carico procedurale in capo agli uffici giudiziari sembra, allora, che laddove prima, pur su stimolo della parte, i fascicoli dei giudizi presupposti dovessero essere trasmessi dalla cancelleria competente del singolo giudice, oggi sarà la parte a doverli produrre ove voglia supportare con completezza il fondamento delle proprie richieste.
Infatti, non sembra che vi possano essere dei documenti “necessari” che possano sostituire le risultanze e gli atti processuali dei procedimenti di riferimento che hanno dato origine alla contestazione sulla competenza.
Si può ritenere, quindi, che la produzione dei fascicoli dei procedimenti pendenti dovranno sempre essere prodotti, ma dalle parti (le quali avranno l'onere di richiederli), e non sarà più compito delle cancellerie su stimolo della parte istante, così raggiungendosi lo scopo di deflazionare l'attività di cancelleria da un onere interno ed alleggerirne il carico.
La mancata produzione, infatti, non potrà che comportare una carenza documentale tale da non permettere la pronuncia nel merito da parte della Suprema Corte. |