Procedimento semplificato di cognizione e barriere preclusive: segnale distensivo dalla decima sezione civile del Tribunale di Milano

Filippo Rosada
17 Marzo 2023

Gli operatori del diritto sono impegnati a studiare le norme processuali introdotte dalla riforma Cartabia.Come noto, il legislatore ha previsto due procedimenti ordinari: quello regolato dagli artt. 163 e ss. c.p.c. e quello semplificato di cognizione di cui agli artt. 281decies e ss. c.p.c.

Sin dai primi approfondimenti gli interpreti hanno riscontrato una evidente farraginosità del rito ordinarioclassico” (quello regolato dagli artt. 163 e ss.). Particolarmente critico lo snodo delle “verifiche preliminari” previsto dall'art. 171-bis ove si prevede che il giudice istruttore, nei quindici giorni successivi al termine previsto per la costituzione del convenuto, debba fissare l'udienza dalla quale decorrono i termini per le memorie di cui all'art. 171-ter. I problemi, a cascata, collegati al mancato rispetto dei quindici giorni, ovvero a verifiche preliminari incomplete, da correggersi in sede di prima udienza, impegnano le menti di giudici e avvocati oltre che della migliore dottrina.

In conseguenza delle predette tangibili insidie, gli operatori della giustizia hanno posto la loro attenzione al “procedimento semplificato di cognizione”, scoprendone le virtù collegate ad una effettiva semplificazione della procedura oltre che all'applicazione dello stesso anche innanzi al Giudice di Pace, così da poter raggiungere quella omogeneità dei procedimenti che tanto era invocata dagli avvocati.

Unico problema è l'interpretazione del “giustificato motivo” che, ai sensi dell'art. 281-duodecies, consentirebbe al giudice di concedere, se richiesto, un termine per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni e soprattutto, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti.

In estrema sintesi, se il “giustificato motivo” fosse interpretato restrittivamente, comporterebbe l'obbligo per gli avvocati di allegare, provare ed eccepire tutto nel ricorso introduttivo o in comparsa di costituzione, con un insidioso innalzamento delle barriere preclusive e con una difficile comprensione e quindi gestione delle effettive ragioni che – a discrezione del giudice – legittimerebbero la concessione del termine. Queste criticità potrebbero indurre gli avvocati a preferire obtorto collo il “rito ordinario” novellato.

In questo contesto si inserisce l'esito della riunione della Sezione decima del Tribunale di Milano, presieduta dal Dott. Damiano Spera, che proprio per incentivare il procedimento semplificato di cognizione, ha così deciso: La Sezione all'unanimità osserva che l'effettiva tutela del contraddittorio, di cui al novellato art. 101 c.p.c., appare garantita dall'interpretazione estensiva del “giustificato motivo” di cui all'art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c., rendendo così ancora più effettivo il diritto di difesa delle parti anche nel procedimento semplificato di cognizione.

In conseguenza dell'annunciata interpretazione estensiva del “giustificato motivo” di cui all'art. 281-duodecies, gli avvocati avranno una ulteriore ragione per utilizzare e quindi sfruttare al meglio il nuovo procedimento semplificato di cognizione.

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