Riforma processo civile: reclamo avverso i provvedimenti provvisori in materia di famiglia
17 Marzo 2023
Premessa
La funzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nei procedimenti sul conflitto familiare è quella di fornire immediatamente alla famiglia disaggregata un assetto rispondente agli interessi ed alle esigenze attuali senza dover attendere l'intero corso del procedimento, assetto che può altresì essere modificato in ogni momento nel corso del giudizio per allinearlo immediatamente alla fisiologica evoluzione della situazione fattuale del nucleo familiare. In occasione della scrittura del nuovo rito unitario si è opportunamente deciso di prevedere in relazione a tutti i procedimenti di competenza dell'istituendo Tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie la possibilità per il giudice di emettere con ordinanza, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo alla prima udienza, i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Il nuovo art. 473-bis.24 c.p.c. disciplina il rimedio del reclamo quale necessaria garanzia nei confronti dei provvedimenti temporanei assunti all'esito della prima udienza. Per quanto riguarda il relativo regime, la delega si limitava a prevedere che il giudice dovesse decidere in composizione collegiale (art. 1, comma 23, lett. r) l. n. 206/2021). La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149/2022 evidenzia al riguardo che l'originaria intenzione del legislatore, quale risultante anche dai lavori della Commissione Luiso, avrebbe verosimilmente dovuto essere nel senso di una generale reclamabilità sempre di fronte al Tribunale, del cui collegio ovviamente non avrebbe dovuto far parte il giudice che aveva emanato il provvedimento impugnato. Ragioni di prudenza hanno, invece, consigliato di confermare (ed estendere in via generale) l'attuale regime proprio dei provvedimenti presidenziali emanati nella separazione e del divorzio, che prevede ex art. 708, quarto comma, c.p.c. il reclamo alla Corte d'Appello, e ciò per non introdurre una modifica eccessiva per il sistema ed esorbitante rispetto ai numeri dei processi e ai ruoli giudiziari. Il reclamo avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti
Il reclamo avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti non ha carattere di impugnazione piena sull'intera controversia ma è limitato, secondo l'interpretazione prevalente, all'ottenimento di una verifica della scelta del G.I., operata allo stato degli atti, all'esito della prima udienza. Il terzo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c. prevede che il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. La disposizione ribadisce, nell'ottica di garantire un coordinamento tra il rimedio della modifica dei provvedimenti provvisori e quello del reclamo avverso i medesimi, che eventuali circostanze sopravvenute devono essere fatte valere davanti al giudice di merito (art. 473-bis.23 c.p.c.). Sul punto va rilevato che la giurisprudenza di merito formatasi in tema di reclamo ex art. 708, ult. comma, c.p.c. riteneva che tale rimedio consente di censurare i provvedimenti provvisori ed urgenti solo sulla base degli atti acquisiti e delle emergenze già evidenziatesi, come risultanti dalle produzioni delle parti e dalla necessariamente limitata attività istruttoria svolta in sede di prima udienza (App. Ancona, sez. II, 20 settembre 2017, in De Jure). La novella prevede, invece, che il collegio, instaurato il contraddittorio tra le parti, può assumere sommarie informazioni qualora indispensabile ai fini della decisione. Entro sessanta giorni dal deposito del ricorso la Corte di Appello dovrà decidere con ordinanza se confermare, modificare o revocare il provvedimento reclamato. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Una significativa novità rispetto all'assetto attuale è la previsione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite della fase di reclamo. Costituiva, invero, principio pacifico in giurisprudenza che la Corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non dovesse statuire sulle spese del procedimento, in quanto, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spettava al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio (Cass. civ., sez. VI, 27 giugno 2022, n. 20585; Cass. civ., sez. VI, 16 aprile 2021, n. 10195). Il secondo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c. ha introdotto la possibilità di proporre reclamo anche «contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori». Trattasi di una importante novità atteso che la giurisprudenza è stata sinora ferma nel ritenere che i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena (Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2018, n. 11279; Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2014, n. 15416). Impostazione questa fortemente criticata da parte della dottrina che ha, in particolare, evidenziato come la S.C. non abbia correttamente valutato il «fattore tempo», che riveste importanza vitale nei giudizi in materia di famiglia e minori. All'uopo si è sottolineato che non fornisce alcuna garanzia di tutela il semplice fatto che le ordinanze del Giudice Istruttore siano destinate ad essere assorbite dalla decisione finale, considerato che le regolamentazioni provvisorie sono destinate a produrre effetti immediati sulla vita della famiglia separata, con la conseguenza che l'eventuale modifica operata dal Tribunale in sede di decisione definitiva (magari sopravvenuta a distanza di anni dal provvedimento di modifica), non porrebbe mai rimedio alle conseguenze pregiudizievoli, prodottesi nelle more, di un provvedimento errato. Il legislatore della riforma, pur recependo le spinte dottrinali, non ha, tuttavia, previsto la reclamabilità di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa per evitare la paralisi delle Corti di appello, bensì una forma di controllo unicamente per i provvedimenti più invasivi, id est quelli dotati di maggiore portata, come quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Questo, come chiarito dalla relazione illustrativa, almeno sino alla futura realizzazione della riforma ordinamentale ed istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, allorquando l'elevata specializzazione dei magistrati assegnati al costituendo tribunale potrà permettere l'assegnazione dell'intero giudizio alle sezioni circondariali (in composizione monocratica), e le impugnazioni dei provvedimenti sia provvisori che definitivi davanti alla sezione distrettuale. Sempre a questo proposito, il principio di delega di cui al comma 23, lett. v) prevedeva di «modificare l'art. 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo», previsione non ancora introdotta e che, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, verrà contenuta nelle norme di coordinamento successive all'introduzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. L'ultimo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c. introduce la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma. Trattasi anche in questo caso di una previsione fortemente innovativa atteso che costituiva jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello sul reclamo contro i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c., non era ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo privo del carattere della definitività in senso sostanziale, in quanto i provvedimenti provvisori ed urgenti hanno carattere interinale e provvisorio, essendo modificabili e revocabili dal giudice istruttore ed essendo destinati a essere trasfusi nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità (Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19587; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2011, n. 12177). Riferimenti
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