L'eliminazione dei danni cagionati si attua o mediante il risarcimento in forma specifica, oppure mediante il risarcimento per equivalente, con corresponsione di una somma di denaro. Il risarcimento in forma specifica consiste nell'obbligazione del responsabile del danno di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla perdita procurata, consentendo così al danneggiato di attuare l'interesse vantato senza accontentarsi dell'equivalente pecuniario.Campo elettivo del risarcimento in forma specifica è l'illecito aquiliano, in quanto espressamente previsto dall'art. 2058 c.c. (l'art. 1223 c.c. non dispone alcunché circa le modalità risarcitorie, che possono essere individuate altrove, ossia appunto nell'art. 2058 c.c., e pone problemi di interferenza con l'esecuzione in forma specifica, come si vedrà nel prosieguo). Il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica, ove sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione risulti eccessivamente onerosa per il debitore.