Rimborsato il costo di un’auto sostitutiva per fermo tecnico di quella incidentata

Redazione Scientifica
16 Marzo 2023

Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato dal danneggiato con la prova della spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto.

Una società di autonoleggio ed una carrozzeria, dichiarando di essere cessionarie dei crediti vantati da un cliente rimasto coinvolto in un sinistro stradale, convenivano in giudizio l'automobilista controparte e la sua compagnia assicurativa chiedendo la condanna al pagamento delle spese corrispondenti, da un lato, al costo di noleggio di un'auto sostitutiva per quattro giorni di fermo tecnico di quella del danneggiato e, dall'altro, alla somma sostenuta per la riparazione di quest'ultima. Per quanto d'interesse, il Giudice di Pace rigettava la domanda di rimborso del costo del noleggio risultando non provata la necessità dello stesso. La decisione veniva confermata anche in appello. La società di autonoleggio ha dunque proposto ricorso in Cassazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza, il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo. Il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (v. Cass. civ. sez. III n. 27389/2022; Cass. civ. sez. III n. 13718/2017).

Si rivela dunque errata l'affermazione del giudice di merito che ritiene necessaria anche la dimostrazione della necessità della spesa, pur essendo stata fornita la prova dell'esborso effettuato. Allo stesso modo risulta «incomprensibile» la motivazione nella parte in cui ritiene inattendibile la testimonianza raccolta in giudizio perché non riscontrata in via documentale.

In conclusione, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale.

(Fonte: Diritto e giustizia.it)

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