Il reclamo avverso l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo è costituzionalmente illegittimo

Redazione scientifica
20 Marzo 2023

La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la peculiare disciplina del reclamo avverso i provvedimenti in materia di estinzione del processo esecutivo, per contrasto con il principio di imparzialità-terzietà del giudice.

La Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art. 630, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi 4 e 5, c.p.c., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

I giudici hanno attribuito rilievo al tipo di rapporto che intercorre fra il giudizio svolto dal giudice dell'esecuzione e quello che è chiamato a operare il collegio in sede di reclamo, richiamando precedenti pronunce di legittimità che hanno posto in luce importanti indici ermeneutici vòlti a escludere che si tratti di procedimento meramente bifasico.

Così la sentenza delle Sezioni Unite n. 7877/2022 (ma anche Cass. civ. n. 14096/2022 richiamata dalle Sezioni Unite), che ha evidenziato la discontinuità fra il provvedimento del giudice dell'esecuzione e il reclamo, «che si dipana sullo sfondo dell'esecuzione forzata, ma del tutto al di fuori di essa» e che ha sottolineato che il reclamo palesa «una chiara natura impugnatoria», in ragione del fatto che, «se esso non è proposto nei termini previsti, la decisione già adottata in punto di estinzione si stabilizza».

Nel prendere atto del rilievo che il diritto vivente assegna ai citati indici ermeneutici, la Corte ha riscontrato la natura lato sensu impugnatoria propria del reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. corroborata dalla identità di res iudicanda oggetto dei due pronunciamenti, i quali parimenti esaminano la ricorrenza o meno delle cause tipiche di estinzione del processo esecutivo. Con la conseguenza che tale giudizio viene attratto «nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo vòlto «a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali» (ex multis, sentenza n. 321/1998).

All'illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma 3, c.p.c. per le ragioni esposte, consegue, secondo i giudici, l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di astenersi e la facoltà per le parti di ricusarlo, ai sensi dell'art. 52 c.p.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.