Legge di Bilancio 2023: novità e conferme in tema di agevolazioni contributiveFonte: L. 29 dicembre 2022 n. 197
21 Marzo 2023
La Legge di Bilancio 2023 e la decontribuzione
In tema di decontribuzione per le assunzioni si è espressa la L. 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che ha prorogato, modificandole, le norme già esistenti in materia di sgravi contributivi e reddito di cittadinanza. In particolare, con l'art. 1, comma 281, il citato provvedimento legislativo ha previsto la proroga e l'aumento per l'anno 2023 dell'esonero di cui allaL. 30 dicembre 2021, n. 234 previsto per i lavoratori sulla quota per invalidità, vecchiaia e superstiti.
Il comma 294 dell'art. 1 ha prorogato l'incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza. Con il comma 297 dell'art. 1 si è trattato dell'esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e con il successivo comma 298 si è riproposto l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.
Infine, si è deciso di estendere a tutto il 2023, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal 100% dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni (art. 1, comma 300). Agevolazioni contributive - Esonero contributi per lavoratori sulla quota per invalidità, vecchiaia e superstiti
L'esonerosulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore era stato introdotto con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 121) ed era originariamente previsto per il solo anno 2022, applicabile ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nella misura dello 0,8 punti percentuali e a condizioni che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nel corso dell'anno, poi, l'art. 20 del D.l. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), convertito con modificazioni in L. 21 settembre 2022, n. 142, aveva aumentato di 1,2 punti percentuali il predetto esonero, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Orbene, l'attuale Legge di Bilancio ha previsto tale misura anche per tutto l'arco del 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre) e quindi nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Laddove poi la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l'esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale (art. 1, comma 281).
In sintesi, l'esonero viene riconosciuto:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; - nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Considerata l'eccezionalità della detta misura, rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero di cui si tratta è quindi riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori. Dal 2007, la contribuzione previdenziale I.N.P.S. è infatti pari al 33% della retribuzione di cui due terzi (23,81%) sono a carico del datore di lavoro e un terzo (9,19%) è posto a carico del lavoratore.
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali sono già previste aliquote previdenziali ridotte.
L'esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore. Il limite massimo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro si riferisce alla retribuzione imponibile nel suo complesso.
Quindi, per determinare l'entità della riduzione:
- laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore; - laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%; - laddove la retribuzione mensile non superi il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.
Si ricorda sempre che i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro ed a 1.923 euro, devono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
Nelle ipotesi di erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (la quattordicesima), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo previsto. Viceversa, se tale limite è superato, l'esonero, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull'intera retribuzione imponibile (cfr. Messaggio INPS n. 3499 del 26 settembre 2022).
Nel caso di variazione del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (si passa, ad esempio, da tempo parziale a tempo pieno), il limite mensile deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Quindi, in considerazione del fatto che il rapporto prosegue senza soluzioni di continuità, il massimale del singolo mese di competenza deve tener conto della complessiva retribuzione imponibile.
Ugualmente avviene per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione del contratto laddove il lavoratore continui il rapporto con il cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un'altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro. L'esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato, nelle ipotesi sopra illustrate, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Diversamente, se nel corso del mese il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.
Analogamente, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, due part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
La detta agevolazione non è intesa come incentivo all'assunzione e, quindi, non rimane soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'art. 31 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. Circ. INPS n. 43 del 22 marzo 2022).
L'esonero contributivo è invero cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Ai fini dell'accesso al beneficio in misura di 3 punti percentuali, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento - Imponibile - e l'elemento - Contributo - della sezione - DenunciaIndividuale -.
Le modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione - Poscontributiva/PosPA/PosAgri - del flusso Uniemens sono stati aggiornati e vengono precisati dalla Circ. INPS n. 7 del 24 gennaio 2023. Agevolazioni contributive - Esonero contributi per beneficiari del Reddito di cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza (cd. Rdc) di cui agli artt. 1-13 del D.l. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dallaL. 28 marzo 2019, n. 26 (articoli abrogati a partire da gennaio 2024) è espressamente definita come una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione ed alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico ed all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 1, comma 294, ha previsto, per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, assumano tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il riconoscimento, per un periodo massimo di 12 mesi, dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8 mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Il comma 295 prevede che il detto esonero sia riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ed è alternativo all'esonero di cui all'art. 8 del D.l. 28 gennaio 2019, n. 4 per il datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari del Rdc e consistente, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento di contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi INAIL, nei limiti dell'importo mensile del Rdc percepito all'atto di assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
Si precisa che l'abrogazione del Reddito di cittadinanza a partire dal 2024 coinvolge anche la possibilità di assunzioni agevolate ma lascia in essere quanto previsto per il 2023. Agevolazioni contributive - Esonero contributi per donne, giovani e per l'imprenditoria in agricoltura
Le misure agevolative riguardano anche le altre assunzioni agevolate del 2023, quindi quelle relative a giovani fino a 35 anni e alle donne in condizioni svantaggiate. Si tratta degli esoneri contributivi di cui alla L. 178/2020 e, in sintesi,
- decontribuzione giovani, applicata alle assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine in tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; - decontribuzione donne, prevista per l'assunzione di donne disoccupate.
Più specificamente, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'art. 1, comma 297, della L. n. 197/2022, prevede la proroga delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 10-15, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 a tutto il 2023. Trattasi di esonero contributivo al 100% riguardante i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, fino a un tetto ora innalzato a 8 mila euro dagli originari 6 mila euro, per ciascun contratto.
L'agevolazione è rivolta a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori (compresi i datori di lavoro agricolo) che assumo i detti giovani (c.d. esonero per l'occupazione giovanile stabile). Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico (cfr. Circ. INPS n. 56 del 12 aprile 2021).
La fruizione dell'esonero contributivo viene subordinata, per quanto concerne il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, al rispetto da parte del datore di lavoro che intende avvantaggiarsi del regime, alla: (1) regolarità degli obblighi previdenziali (DURC); (2) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli obblighi di legge; (3) osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.
Invece, alle nuove assunzioni di personale femminile, in base all'art. 1, comma 298, della L. n. 197/2022, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 16-19, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023. È un esonero contributivo al 100% fino ad un massimo di 8 mila euro rispetto ai 6 mila euro originariamente previsti (c.d. esonero per le assunzioni di donne lavoratrici).
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo (cfr. Circ. INPS n. 32 del 22 febbraio 2021).
Interessate sono le donne lavoratrici svantaggiate, ossia: (1) donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi; (2) donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; (3) donne con una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; (4) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Infine, per promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero del versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La Legge di Bilancio 2023 in detto caso ha solo prorogato quanto già previsto dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160. Conclusioni
Di norma, gli esoneri contributivi devono ricevere l'autorizzazione della Commissione UE, in base all' art. 108, par. 3 , del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compatibilmente con la disciplina relativa agli aiuti di Stato.
Occorre però precisare che per gli esoneri previsti sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, tale discorso non vale.
L'esonero introdotto dal comma 121 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 risulta infatti una misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori e non è pertanto assoggettata alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Più specificamente, il suddetto esonero costituisce una misura sperimentale volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti. Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro.
Di conseguenza e per le descritte caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese rispetto ad altre.
Inoltre, poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato e, pertanto, rimane insuscettibile di incidere sulla concorrenza (cfr. Circ. INPS n. 43 del 22 marzo 2022 ). |