Soddisfazione del rapporto di cambio in caso di fusioni e scissioni inverse

Francesca Maria Bava
Francesca Maria Bava
21 Marzo 2023

La Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto è intervenuta con nuove massime in tema di fusioni e scissioni inverse.

La Commissione Società del Comitato Notarile Triveneto, con nuove Massime, ha ribadito innanzitutto la legittimità delle operazioni di fusione inversa, che si verifica laddove l'incorporante sia in tutto o in parte posseduta dalla incorporata, e di scissione inversa, che si verifica nel caso in cui la scissa assegni alla beneficiaria tutta o parte della sua partecipazione in quest'ultima (massima L.E.14).

Inoltre, con la massima L.A.35, il Comitato Triveneto estende l'applicazione analogica dell'art. 2505-bis c.c. anche alle ipotesi di fusione inversa, laddove l'incorporante sia posseduta dall'incorporata per almeno il 90% del capitale sociale, diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato con la risposta al Quesito n. 153/2006 (e dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 98, in cui la disciplina dell'art. 2505 bis c.c. è stata estesa solo alle ipotesi caratterizzate dalla eadem ratio).

Al riguardo, ai fini della soddisfazione del rapporto di cambio, come esposto nella massima L.E.15, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'incorporante/beneficiaria sia una società azionaria dall'ipotesi in cui sia, invece, una società non azionaria.

Nel caso di società azionaria, essa potrà decidere di trattenere le azioni proprie ricevute in assegnazione (senza necessità di costituire la riserva negativa di cui all'art. 2357 ter, ultimo comma, c.c.): in tale ipotesi il rapporto di cambio potrà essere soddisfatto mediante un aumento del capitale a servizio (utilizzando riserve o sfruttando l'eventuale disavanzo da concambio) o, se la società ha azioni prive del valore nominale, attraverso una semplice emissione di nuove azioni (ferma sempre la possibilità di ridistribuire le azioni).

Nell'ipotesi in cui la società azionaria scelga invece di non mantenere le azioni proprie ricevute o nel caso di società non azionaria per la quale sussiste il divieto di detenere partecipazioni proprie, sarà possibile assegnare in concambio le stesse partecipazioni proprie ricevute oppure annullarle e soddisfare il concambio mediante riemissione di quelle ricevute in assegnazione.

Infine si chiarisce come le partecipazioni assegnate alla beneficiaria/incorporante non comportino comunque un incremento del patrimonio reale di queste ultime, ma eventualmente un mero incremento contabile laddove si crei un "disavanzo".

Qualora infatti, come illustrato nella massima L.E.16, l'incorporata/scissa abbia iscritto nel proprio bilancio le partecipazioni della incorporante/beneficiaria ad un valore superiore alla corrispondente parte del patrimonio di quest'ultima, tale maggior valore all'esito dell'operazione è da imputarsi agli elementi dell'attivo e del passivo della società risultante, nel rispetto dell'art. 2504-bis c.c.