Intervento del successore a titolo particolare nel processo: necessaria la notifica al contumace?
21 Marzo 2023
Massima
La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento. Il caso
Tizia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo il coniuge Caio proponendo azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. in relazione all'impegno preliminare di trasferimento di due immobili. La parte convenuta rimaneva contumace, mentre spiegava intervento autonomo la Banca Alfa proponendo, in qualità di creditore di Caio, domanda di simulazione ed, in subordine, azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.. La domanda era rigettata in primo e secondo grado, con assorbimento di ogni altra istanza. A seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, nella perdurante contumacia di Caio, interveniva nel giudizio riassunto, quale successore a titolo particolare di Banca Alfa, la Beta srl. Il giudice di merito accoglieva, quindi, la domanda di Tizia e l'azione revocatoria proposta da Banca Alfa – di cui non era pronunciata estromissione in ragione del mancato consenso delle altre parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c. - dichiarando l'inefficacia nei confronti della Banca stessa del trasferimento pronunciato ai sensi dell'art. 2932 c.c. a favore dell'originaria attrice. La questione
Avverso la predetta decisione interponeva ricorso per Cassazione Caio, eccependo, per quanto qui rileva, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 292 c.p.c., per non essere stata disposta la notifica nei suoi confronti, quale contumace, della comparsa di intervento del successore a titolo particolare di Banca Alfa. Le soluzioni giuridiche
Il motivo era ritenuto infondato dalla Suprema Corte la quale, pur prendendo atto di un suo precedente favorevole (almeno in massima) alla tesi della necessità di notifica al contumace della comparsa di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso, riconosceva che tale atto non rientra fra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, «atteso che, subentrando il successore universale nella stessa posizione processuale del proprio autore, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento». Il mutamento soggettivo, in altri termini, non incide sul rapporto dedotto in giudizio, che resta il medesimo, con conseguente impossibilità di configurare una lesione del diritto di difesa in capo al contumace che non abbia effettiva cognizione dell'intervento del successore (a titolo universale o particolare). Veniva, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: «la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non rientra fra gli atti per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processuale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento». Osservazioni
Ove il convenuto non si costituisca in giudizio, il processo segue regolarmente il suo corso, ma gli atti espressamente indicati dall'art. 292 c.p.c. devono essere notificati alla parte non costituita, così da consentire a quest'ultima di rivalutare la propria scelta processuale, in ragione di un mutamento significativo verificatosi rispetto alla notifica dell'atto introduttivo. La norma, in particolare, prevede la necessità di portare a conoscenza effettiva del contumace taluni atti rilevanti ai fini della decisione, rispetto ai quali la mancanza di contraddittorio può avere conseguenze sull'esito della lite (le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali; l'ordinanza che ammette l'interrogatorio formale o il giuramento decisorio; il verbale che dà atto della produzione di una scrittura privata sottoscritta anche dal contumace), mentre gli atti diversi da quelli espressamente indicati si intendono conosciuti dal contumace con il deposito in cancelleria, senza alcun onere aggiuntivo di comunicazione (essendo, comunque, frutto di una scelta processuale la mancata partecipazione al giudizio del soggetto in esso ritualmente evocato). L'elencazione contenuta nell'art. 292 c.p.c. (come vigente a seguito delle sentenze nn. 250/1986 e 317/1989 della Corte Costituzionale) è tassativa e insuscettibile di applicazione analogica ad altre fattispecie. Si è esclusa, quindi, la necessità di notificare al contumace l'istanza di prosecuzione del giudizio possessorio a seguito di conclusione della fase interdittale (Cass. civ., sez. VI, ord., 3 novembre 2022, n. 32350); il ricorso per la riassunzione del giudizio sospeso (Cass. civ., sez. I, sent., 12 settembre 2022, n. 26800); il provvedimento che dispone il rinvio d'ufficio di un'udienza (Cass. civ., sez. I, sent., 7 aprile 2011, n. 7983); l'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio (Cass. civ. sez. II, sent., 27 febbraio 2007, n. 4440); il provvedimento di ammissione della CTU contenente l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali (Cass. civ., sez III, 27 novembre 2003, n. 18154); l'ordinanza che convoca le parti ai fini del loro interrogatorio libero (Cass. civ., sez. I, sent., 9 novembre 2011, n. 13876); l'ordinanza con la quale il giudice richiede il regolamento di competenza d'ufficio (Cass. civ., sez. III, sent., 18 aprile 2000, n. 5032). Si è esclusa, altresì, in maniera univoca, la necessità di notifica al contumace della comparsa di intervento del successore universale della parte costituita deceduta nelle more del giudizio, sul presupposto che, subentrando il successore universale nella stessa posizione processuale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento (Cass. civ., sez. I, sent., 2 aprile 2003, n. 5057; Cass. civ., sez. II, 22 maggio 1992, n. 6159). Con riferimento, invece, all'intervento del successore a titolo particolare, si registra un arresto della giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi della notifica al contumace, sul presupposto del diritto del contumace, oltre che di poter contestare la legittimità dell'intervento od opporre eccezioni personali, di essere informato della presenza in causa di una nuova parte, «salvo il caso in cui la comparsa d'intervento non contenga domande nei suoi confronti» (Cass. civ., sez. II, sent., 31 agosto 2015, n. 17328). Tale precedente è preso in esame dalla sentenza in commento, che ne riconosce, tuttavia, la portata «del tutto particolare e non significativa» nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, legata alla peculiarità del caso specifico, in quanto il successore aveva formalizzato l'intervento dopo che si era verificata una causa di interruzione del processo – non rilevata - per morte del procuratore del dante causa e in considerazione dell'argomento che quando vi è riassunzione del processo promossa da una parte prima dell'evento interruttivo non presente in giudizio il relativo atto va notificato al contumace. La pronuncia in esame decide, quindi, correttamente di dare continuità all'orientamento formatosi con riferimento all'intervento del successore a titolo universale, in quanto, subentrando il successore, sia esso a titolo universale o particolare, nella stessa posizione processuale del proprio autore, alcuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio può derivare al contumace medesimo dalla omessa notifica dell'intervento, non incidendo il mutamento soggettivo sul rapporto dedotto in giudizio, che resta lo stesso dal punto di vista oggettivo, con conseguente non integrarsi della ratio che sta alla base della disciplina di cui all'art. 292 c.p.c. Riferimenti
Per un approfondimento sull'art. 292 c.p.c. si veda Cendon (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, artt. 163-322, Milano, 2012, 1759 e ss.. Sulla problematica della notifica al contumace della comparsa di intervento del successore a titolo universale si veda, in contrapposizione – almeno apparente - alla pronuncia in commento, Cass. civ., sez. II, sent., 31 agosto 2015, n. 17328. |