Reddito di lavoro autonomo e il cd. “principio di cassa”

Matteo Pillon Storti
21 Marzo 2023

Sono un libero professionista e, a dicembre 2021, ho pagato la fattura di un mio fornitore tramite un assegno. Esaminando il mio estratto conto bancario ho notato, però, che il pagamento effettivo risulta fatto in data 18 gennaio 2022. La spesa in oggetto in che anno deve essere considerata ai fini fiscali, nell'anno 2021 o 2022?

La spesa pagata con l'assegno contribuirà alla formazione del reddito 2021.

Com'è noto il reddito di lavoro autonomo si basa sul cd. “principio di cassa”.

L'art. 54, TUIR recita: “il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso”.

Salvo alcune deroghe specifiche (es. ammortamenti), quindi, il reddito di lavoro autonomo è strettamente legato agli incassi ricevuti e ai pagamenti effettuati.

Da ciò ne consegue che i ricavi concorreranno a formare il reddito nell'anno nel quale verrà incassata la relativa fattura di vendita. Viceversa, i costi saranno deducibili nell'anno in cui risultano effettivamente pagate le fatture d'acquisto comprovanti i costi suddetti.

In alcuni casi, non è sempre evidente quale sia il momento esatto in cui avviene il pagamento. Uno di questi casi è, appunto, quando il pagamento viene fatto tramite assegno. Ci si domanda infatti: la data da considerare ai fini fiscali è il giorno nel quale viene consegnato l'assegno oppure il giorno nel quale il beneficiario incassa l'assegno stesso?

Questa incertezza genera un problema soprattutto per le operazioni svolte a cavallo di due anni. In merito, tuttavia, ai pagamenti fatti tramite assegni (bancari o circolari) sono stati forniti, nel corso degli anni, tutti i chiarimenti fiscali necessari. È infatti assodato come sia determinate, ai fini della corretta imputazione fiscale, il momento di consegna materiale del titolo di credito.

Per stabilire, quindi, l'anno in cui il costo pagato con assegno è deducibile, è necessario verificare quale sia stato l'anno nel quale l'assegno è stato consegnato materialmente al beneficiario. Di conseguenza, tornando al quesito posto, si ricorda che l'ingegnere ha emesso e consegnato l'assegno nell'anno 2021. Il costo sarà quindi deducibile nel medesimo anno. Non ha importanza, ai fini fiscali, che l'effettivo incasso dell'assegno da parte del fornitore sia avvenuto nell'anno successivo (2022).

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