L'indicazione del fatto nell'atto introduttivo nel giudizio
22 Marzo 2023
La prescrizione introdotta all'art. 121 c.p.c. novellato, sembra un richiamo, quasi una tirata d'orecchi, all'avvocato che si dilunghi eccessivamente nel sostenere le proprie ragioni o che le esponga utilizzando costruzioni sintattiche di difficile comprensione.
A ben vedere nessuna conseguenza è collegata al mancato rispetto di questa previsione ma si deve considerare come una norma di comportamento di carattere generale che trova, poi, richiamo in altre norme modificate del c.p.c.; mi riferisco, ad esempio, al riformulato art. 163 c.p.c. ove al n. 4 si prevede che il fatto, le questioni di diritto e le conclusioni debbano essere esposti in modo «chiaro e specifico».
Dobbiamo chiederci se la sanzione che è contenuta nel successivo art. 164, al comma 4, ove viene comminata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio (peraltro sanabile), ove manchi l'esposizione dei «fatti» come previsto dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., possa estendersi al caso in cui manchi chiarezza e specificità nell'esposizione, appunto, del fatto stesso.
Orbene, per affermare tale conseguenza si deve assimilare la mancanza dell'esposizione dei fatti alla mancanza di chiarezza e genericità dell'esposizione stessa contenuta nell'atto introduttivo.
Anche se a prima vista una conseguenza del genere sembra eccessiva, si deve considerare, però, che la genericità già di per sé rende non identificabile il fatto e ben può essere assimilata alla sua mancanza ove risulti non intellegibile proprio il fatto di causa. Quanto alla mancata chiarezza, anche questa potrà portare alla non identificabilità del fatto di causa come tale assimilabile alla sua mancanza.
Se ciò può essere sostenuto, come mi pare, risulta del tutto oscura la definizione di mancata chiarezza e specificità del fatto delle questioni di diritto e delle conclusioni. La valutazione sarà evidentemente discrezionale in capo al giudicante, magari sollecitata dalla parte processuale avversaria, ma non potrà mai corrispondere a canoni oggettivi e come tali riconoscibili a priori, tanto che questa previsione non sembra aggiungere molto a quanto già contenuto nella precedente formulazione ove si ritenga, come ho detto sopra, che la mancanza di chiarezza e di specificità possa già integrare la carenza nell'esposizione del fatto. |