Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce «caso d'uso»
22 Marzo 2023
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulle questioni rimesse con ordinanza interlocutoria n. 33313/2021, con la quale il Collegio rimettente aveva sollecitato un chiarimento circa la nozione di deposito in caso d'uso e l'obbligo di registrazione relativo ai documenti depositati nei procedimenti giudiziari, nonché in relazione alla soluzione del contrasto tra indirizzi interpretativi difformi in tema di registrazione di atto di ricognizione di debito.
In proposito il Collegio ha enunciato due principi di diritto. Il primo è che «Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d'uso” in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131/1986». I giudici hanno richiamato l'attuale art. 6 TUR, per il quale il deposito dell'atto, perché ne derivi il “caso d'uso”, deve avvenire «presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative». Secondo i giudici deve, dunque, escludersi il caso d'uso nelle ipotesi di allegazione di un documento ad un atto giudiziario nell'ambito di un'attività processuale contenziosa. Ciò, d'altronde, oltre che conforme al tenore letterale della norma richiamata, è in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall'art. 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa risultare ostacolata dall'imposizione fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi.
Il secondo è che «La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso». La Corte, dopo aver richiamato i tre filoni interpretativi formatisi in seno alla sezione tributaria della Corte con riferimento all'esame del trattamento fiscale della ricognizione di debito, ha inteso dare continuità all'orientamento secondo cui alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente (cfr. Cass. n. 1132/2009), deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, né l'art. 9, parte prima, della tariffa, né l'art. 3, parte prima della tariffa, ma l'art. 4, parte II, della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di registro in misura fissa le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (cfr. Cass. n. 15268/2021). |