Prescrizione dei crediti da lavoro nel pubblico impiego: qual è il dies a quo?

23 Marzo 2023

La vicenda in esame concerne un'ipotesi di domanda di accertamento del diritto all'inquadramento in una fascia stipendiale superiore a quella di assunzione che il dipendente avrebbe maturato, considerando - per intero - il periodo di lavoro a tempo determinato precedente la stabilizzazione disposta dalla legge n. 296/2006 con condanna dell'Inail a ricostituire l'anzianità di servizio e a corrispondere le conseguenti differenze retributive maturate e maturande

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. La ratio decidendi di questa pronuncia è da rinvenire nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 20 novembre 1969 e nella considerazione che "La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.lgs. n. 165/2001, art. 51, comma 2 e, alla attualità, D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 2), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale del D.Lgs. n. 165/2001, art. 36)".

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