Dimissioni: la convalida è necessaria anche dopo il periodo protetto, dovendosi escludere un'efficacia “ora per allora”

Teresa Zappia
23 Marzo 2023

La convalida delle dimissioni è necessaria affinché le stesse producano effetto anche qualora sia trascorso il periodo “protetto” ex art. 55, co. 4, D.lgs. n. 151/2001, venendo diversamente frustrata la finalità anti-abusiva perseguito dalla disposizione normativa.

Con riferimento all'art. 55 D.lgs. n. 151/2001, le dimissioni presentate dal lavoratore/dalla lavoratrice devono essere convalidate, affinché siano efficaci, anche dopo il venir meno del periodo protetto o, superato detto periodo, possono determinare l'estinzione del rapporto “ora per allora”?

L'efficacia delle dimissioni era è sospesa fino alla convalida da parte del servizio ispettivo (ITL). L'art. 55, co. 4, D.lgs. n. 151/2001 non potrebbe essere interpretato nel senso che l'inefficacia delle dimissioni non convalidate sarebbe limitata al solo periodo "protetto", per cui una volta trascorso detto periodo le stesse consentirebbero la risoluzione del rapporto di lavoro. Tenuto conto del dato testuale, infatti, l'articolo summenzionato utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione.

All'elemento testuale si aggiunge la considerazione della specifica ratio alla base della disposizione, ossia la salvaguardia della genuinità e della spontaneità delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore, in un periodo particolarmente delicato, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà, evitando che l'estinzione del rapporto sia solo formalmente riconducibile all'iniziativa del/la dipendente. La specifica finalità anti-abusiva perseguita dalla norma risulterebbe vanificata ove si accedesse all'opzione per la quale, una volta trascorso il periodo protetto, non sarebbe necessaria la convalida delle dimissioni. Il termine del periodo protetto costituisce un fattore neutro, inidoneo ad incidere, “ora per allora”, sulla modalità di formazione della volontà dismissiva espressa dal dipendente.