Responsabilità civile per fatto altrui: rileva il rischio dell’attività ai fini dell’operatività della polizza

24 Marzo 2023

Il contratto di assicurazione deve essere interpretato in ragione dello scopo tipico per il quale il contratto è predisposto; da ciò deriva che un'interpretazione del contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, in virtù del quale la copertura è esclusa se la responsabilità dell'assicurato dovesse sorgere ex art. 1228 c.c., non è coerente con lo scopo del contratto, a meno che quest'ultimo non contenga una espressa clausola di esclusione della copertura in caso di responsabilità dell'assicurato “per fatto altrui” di cui all'art. 1228 c.c.

Con la pronuncia n. 6727 del 7 marzo 2023, il S.C., in parziale riforma di una pronuncia della Corte di Appello di Reggio Calabria, interviene in relazione ai termini ed all'estensione della copertura assicurativa “per fatto altrui”, fornendo una accurata ricostruzione delle tipologie di assicurazioni che vanno quindi distinte, da un lato, a seconda dell'interesse dell'assicurato (assicurazioni per conto proprio o altrui) e dall'altro, in ragione del rischio assicurato (assicurazioni per fatto proprio o per fatto altrui).

Il caso. La vicenda decisa – con rinvio – dalla Cassazione con la pronuncia in commento ha origine dal furto subito da un trasportatore di valori e dalle conseguenti azioni promosse nei confronti delle assicurazioni coinvolte, sia dal trasportatore che ha subito il furto, sia del committente, sia dell'originario titolare dei valori oggetto di furto. In particolare, per quanto riguarda il caso di specie, il committente del trasportatore oggetto di furto è stato condannato in primo e secondo grado a rifondere l'assicurazione dell'originario titolare dei valori di quanto corrisposto a quest'ultimo, rigettando la domanda promossa nei confronti della propria assicurazione. Avverso tale decisione è stato quindi promosso ricorso per Cassazione, che si è espressa secondo la massima in epigrafe, in parziale accoglimento del ricorso così promosso.

Funzione del contratto di assicurazione. Ai sensi dell'art. 1891 c.c., l'assicurazione di responsabilità civile può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui. La prima tipologia copre – secondo il S.C. – il rischio di impoverimento del contraente, mentre la seconda copre il rischio di impoverimento di persone diverse dal contraente. Tale distinzione, quindi, si fonda sulla identità o meno tra contraente e assicurato.

Assicurazione della responsabilità civile: le fattispecie. Diversamente, l' assicurazione sulla responsabilità civile si distingue tra assicurazione per fatto proprio e assicurazione per fatto altrui in considerazione del rischio assicurato. Nella prima ipotesi, l'assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta dell'assicurato, mentre nella seconda fattispecie l'assicuratore copre il rischio di impoverimento dell'assicurato derivante da fatti commessi da persone per le quali l'assicurato è chiamato a risponde. In altri termini, nell'assicurazione per conto di chi spetta, ciò che rileva è l'interesse dell'assicurato; nell'assicurazione per la responsabilità civile per fatto proprio o altrui ciò che rileva è il rischio assicurato.

Interessi, rischi e contratto di assicurazione. Se le ricostruzioni di cui sopra rappresentano il profilo teorico del contratto di assicurazione, nulla vieta – al contrario – che diversi contratti possano operare in collegamento o in parziale sovrapposizione tra i rischi presenti. E' pacifico – per riprendere un tema oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali - che un contratto di assicurazione può operare "in eccesso" rispetto ad un'altra polizza solo se i due contratti coprono il medesimo rischio. Diverso, invece, il caso – piuttosto frequente nella pratica - tra assicurazione del medico e quella che copra la responsabilità civile della struttura sanitaria presso la quale il medico opera. L'assicurazione "personale" della responsabilità civile del medico, infatti, copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo. L'assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi. In tale contesto, non rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella dei medici, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai "operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici", perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti.

Contratto di assicurazione ed interpretazione. Il contratto di assicurazione, quindi, va compiutamente interpretato con riferimento ai rischi che è chiamato a coprire, posto che il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c. Così viene evidenziata la distinzione tra assicurazione per conto proprio o conto altrui e assicurazione per fatto proprio o del terzo, quali figure autonome, distinte e che ben possono coesistere in un rapporto contrattuale complesso come quello alla base della pronuncia in esame. Analogamente, in giurisprudenza, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati in conseguenza di un fatto accidentale non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'art. 1895 c.c. per l'inesistenza del rischio, facendo quindi venire meno lo scopo essenziale del contratto di assicurazione.

La decisione del S.C. Fermo quanto precede, la decisione del S.C., di accogliere parzialmente il ricorso di una della società di trasporto incaricate nel trasporto di valori – nello specifico, la società committente del trasportatore oggetto di sinistro - poggia proprio sull'interpretazione del dato contrattuale, attribuendo a questo ultimo un senso in linea con lo specifico ruolo del contratto di assicurazione e correggendo la sovrapposizione di piani concettuali compiuta dalla corte di appello. In altri termini, il S.C. ribadisce l'estensione del contratto della responsabilità civile anche all'attività compiuta per conto dell'assicurato, a copertura – quindi – di un ben evidenziato rischio. E' quindi un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile per fatto altrui alla base del ricorso della società committente del vettore che subì il sinistro, con conseguente annullamento della pronuncia che condannava il committente a risarcire la compagnia assicurativa di quanto corrisposto dall'assicurazione ed ammettendo, quindi, la possibilità di rivalersi nei confronti della propria assicurazione (circostanza, questa, esclusa nei due gradi di giudizio di merito).

(Fonte: Diritto e giustizia.it)

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