Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

Redazione scientifica
24 Marzo 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28, recante attuazione della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Il decreto legislativo introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificatamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento.

Venendo all'esame delle disposizioni del decreto, esso consta di 5 articoli e un allegato.

Il testo modifica il d.lgs. n. 206/2005 inserendo il Titolo II.1 rubricato «Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori». Dopo aver definito l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni (nuovo art. 140-ter), il decreto definisce come legittimati ad agire «le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento UE 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea» (art. 140-quater).

Nello specifico «le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies».

Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative per ottenere l'adozione di provvedimenti inibitori (art. 140-octies) e compensativi (art. 140-novies). Inoltre, fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell'art. 140-novies. Sono previste misure di coercizione diretta: con il provvedimento che definisce il giudizio, nonchè con il provvedimento previsto dal comma 5 dell'art. 140-octies, il giudice «fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione».

Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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