Approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale - Le novità per gli istituti del CCI

24 Marzo 2023

Il Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023 ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale che, all'art. 9, contiene importanti novità in tema di fiscalità per la crisi d'impresa, oltre a disporre l'estensione della transazione fiscale a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023 ha approvato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, con procedura d'urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.

L'art. 9 della bozza di legge del disegno di legge delega contiene importanti novità non solo in tema di fiscalità per la crisi d'impresa ma anche in relazione all'estensione della transazione fiscale a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

In particolare:

1. nell'ambito degli istituiti disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, viene rilevata la necessità di prevedere un regime di tassazione del reddito d'impresa, comprese le imprese minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:

  • istituti liquidatori da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;
  • istituti di risanamento, per i quali l'estinzione non si verifica, e a cui si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure, anche relativamente al periodo d'imposta precedente.

Occorre osservare che il legislatore opera esclusivamente una distinzione tra istituti liquidatori e di risanamento senza tuttavia alcun richiamo alla possibilità di continuità indiretta dell'attività d'impresa tramite cessione di azienda con conseguente mantenimento in attività dell'azienda medesima tramite altra società, che dovrebbe comunque collocarsi tra gli istituti di risanamento, sia pure indiretto.

2. Viene altresì prevista la necessità di estendere agli istituti liquidatori, nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese anche nelle situazioni non liquidatorie, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale.

3. Viene indicato altresì di estendere a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza le disposizioni recate dagli artt. 88 c. 4-ter, e 101 c. 5 del TUIR di cui al DPR 917/1986 in tema di sopravvenienze attive per stralcio di passività e per deducibilità delle perdite nonché dall'art. 26 cc. 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis DPR 633/1972 in tema di emissione di nota di variazione di sola iva oltreché l'esclusione delle responsabilità del cessionario dell'azienda per i debiti previste dall'art. 14 del D.Lgs. 472/1997 e dall'art. 2560 c.c.

4. Viene indicata altresì la necessità di introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:

  • al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria;
  • alla notifica degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali che dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;

5. in ultimo la novità forse più rilevante è rappresentata dalla possibilità di estensione della disciplina della transazione fiscale a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, introducendo l'autorizzazione del tribunale in caso di composizione negoziata della crisi di impresa, così come già prevedeva la bozza del DL 13/2023 licenziato dal Consiglio dei Ministri, e dalla possibilità di applicazione della transazione a tutti i tributi, compresi quelli locali, indicando gli effetti conseguenti alla presentazione della proposta di transazione anche estendendo i casi in cui è possibile l'omologazione forzosa (cram down) con esclusione pertanto dell'adesione da parte degli enti creditori.



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