Le Corti d’appello possono avvalersi della magistratura onoraria fino al 31 ottobre 2025
27 Marzo 2023
La vicenda processuale traeva origine da una separazione consensuale tra coniugi, omologata dal tribunale, a seguito della quale la moglie agiva esecutivamente nei confronti del marito per il versamento delle somme a titolo di mantenimento e il marito proponeva opposizione all'esecuzione, accolta in primo grado e confermata in appello.
Per quanto di interesse, la moglie ricorreva in cassazione avverso la sentenza della Corte appello, denunciandone la nullità per violazione degli artt. 158 e 350, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 3, 25, 106, 111 Cost., per essere stata la decisione emessa da un collegio giudicante costituito anche da un giudice ausiliario.
Secondo i giudici di legittimità la censura è infondata per le ragioni compiutamente esposte nella sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98/2013, ma soltanto nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. n. 116/2017.
A seguito della menzionata sentenza e in forza delle disposizioni del d.l. n. 69/2013, che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni di Corti d'appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria.
Fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e non a privare immediatamente le Corti d'appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (in proposito si veda anche Cass. civ. n. 32065/2021). |