Rinvio pregiudiziale interpretativo: la prima ordinanza della Corte d'appello di Napoli
27 Marzo 2023
La vicenda riguardava l'istanza per il riconoscimento di un equo indennizzo per l'eccessiva durata di un procedimento svoltosi inanzi al giudice di pace di Napoli, la quale veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello per mancato esperimento del rimedio preventivo consistente nella proposizione dell'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
Parte opponente censurava il decreto de quo, contestando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 281-sexies c.p.c. ai giudizi dinnanzi al giudice di pace e, di conseguenza, la necessità dell'esperimento del rimedio preventivo suddetto nel giudizio presupposto svoltosi innanzi al giudice di pace.
La Corte di legittimità ha ricordato come, sulla questione controversa, sono possibili due possibili interpretazioni. Secondo una prima interpretazione, sostenuta dalla difesa, lo schema di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. è esclusivo del procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica. Il legislatore difatti, nel delineare il procedimento innanzi al giudice di pace ex artt. 311 e ss. c.p.c., avrebbe dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario. Ne conseguirebbe dunque l'inapplicabilità degli artt. 702-bis e ss. c.p.c. innanzi al Giudice di Pace, così come del rimedio preventivo di cui all'art. 281-sexies c.p.c. L'opposto orientamento, accolto invece dal giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione, ritiene applicabile il rimedio preventivo della richiesta di trattazione ex art. 281-sexies c.p.c. nei giudizi innanzi al giudice di pace, anche se è già prevista per essi la discussione orale come regola della fase decisionale. Dunque, «mentre nello schema decisorio dell'art. 281-sexies c.p.c. la sentenza viene emessa nella stessa udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della motivazione al termine della discussione orale, al contrario il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 321 c.p.c. non è contestuale ma deve essere effettuato in cancelleria nel termine di 15 giorni dalla discussione, con consequenziale applicazione dell'art. 133 c.p.c. sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza, anche ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.».
Sottolinea infatti la Corte d'appello napoletana come «l'elemento strutturale e caratterizzante della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. non è tanto la discussione orale bensì la contestualità tra l'esito della stessa ed il deposito della sentenza, con effetti anche sul dies a quo del termine lungo per l'impugnazione, e proprio tale elemento per un verso la differenzia rispetto al modello decisorio dell'art. 321 c.p.c., e per altro verso l'accomuna a quello attuale del rito del lavoro. Con la conseguenza che solo per il primo e non anche per il secondo persiste la necessità di ricorrere al rimedio preventivo in esame».
In conclusione, sussistono i presupposti necessari per il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ovvero l'essenzialità della questione controversa ai fini della definizione del giudizio, le gravi difficoltà interpretative e la numerosità dei ricorsi sul tema.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |