Il deposito telematico del ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U.

Diego Trigilia
28 Marzo 2023

La principale questione di interesse che è stata chiamata ad affrontare l'ordinanza in commento, è quella che attiene alla tempestività dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U.
Massima

In tema di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., il deposito telematico del ricorso si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto.

Il caso

Nell'ambito di un giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale di Prato ne dichiarava l'inammissibilità per proposizione del ricorso introduttivo oltre il termine di trenta giorni, legislativamente previsto, e decorrente dalla comunicazione del predetto decreto. Avverso tale decisione, veniva proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di doglianza: con il primo motivo si deduceva violazione o falsa applicazione del summenzionato art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, quanto alla tardività dell'opposizione. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente valutato la tardività del mezzo di gravame alla stregua del momento della iscrizione della causa al ruolo degli Affari Civili Contenziosi, avvenuta d'ufficio, a seguito di rimessione dalla Sezione Volontaria Giurisdizione, omettendo di considerare la valenza esclusivamente interna di tale successiva iscrizione, inidonea a travolgere gli effetti della precedente, ritualmente effettuata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Con il secondo motivo di ricorso, si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., relativamente alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione. Nella decisione in commento, la Suprema Corte accoglie il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo.

La questione

Sul piano processuale la principale questione di interesse, che è stata chiamata ad affrontare l'ordinanza in commento, è quella che attiene alla tempestività dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. e, segnatamente, al momento in cui si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, il deposito telematico con la ricevuta di avvenuta consegna, essendo irrilevante la successiva iscrizione d'ufficio nel registro degli Affari Civili Contenzioni in luogo di quello di Volontaria Giurisdizione.

Le soluzioni giuridiche

La decisione si fonda sul richiamo di un importante precedente, espressamente richiamato, e rappresentato dall'ordinanza n. 31999/2019. La questione affrontata, come detto, attiene specificamente al valore, interno o esterno, della nuova, successiva iscrizione a ruolo dell'opposizione, avvenuta d'ufficio, dal Registro della Volontaria Giurisdizione del tribunale di prime cure a quello degli Affari Civili Contenziosi: nel caso di specie, l'attribuire alla detta nuova iscrizione valenza esterna, come da indicazione del primo decidente, comporta la declaratoria in rito, di inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine previsto; se, invece, la si considera come un atto interno, di mera organizzazione degli uffici giudiziari, allora è giocoforza affermare la tempestività del ricorso, depositato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato. Giova preliminarmente ricordare l'istituto preso in esame dall'ordinanza in commento, ovverosia l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice. Dispone la norma: «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011», il quale, poi, nel solco della riforma della l. n. 69/2009, estende ai giudizi de quibus il rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. Come sostenuto da C. cost. n. 106/2016, pure richiamata nell'ordinanza in commento, è proprio tale rinvio a risolvere in nuce la questione attinente all'esistenza o meno di un termine perentorio per la proposizione del gravame, previsto dall'anzidetto d.p.r.: «L'opposizione in esame, è stata, invero, attratta nel modello del rito sommario di cognizione e, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Il legislatore delegato, infatti, ha inserito - nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo Libro IV - un Capo III bis (rubricato "Del procedimento sommario di cognizione"), composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater. In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. L'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario, ne consegue che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, è appellabile nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione». Quanto poi al perfezionamento del deposito telematico del ricorso in opposizione, appare utile il richiamo alla summenzionata ordinanza n. 31999/2019, che, in una fattispecie identica alla presente, ha avuto occasione per chiarire che: «Il provvedimento presidenziale [di iscrizione d'ufficio dal Registro di Volontaria Giurisdizione a quello degli Affari Civili Contenziosi, n.d.r.] aveva – quindi – una valenza meramente interna di una causa già ritualmente instaurata, ed aveva sanato una mera irregolarità non idonea a travolgere gli effetti dell'originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso, essendo stato assicurata la presa di contatto tra l'opponente e l'ufficio giudiziario, con pieno conseguimento dello scopo del deposito stesso anche agli effetti della tempestività dell'opposizione». Si tratta, in buona sostanza, dell'applicazione di un principio generale di diritto, più volte affermato dagli Ermellini, volto a ricondurre nell'alveo della categoria delle mere irregolarità, e non anche delle nullità e/o inammissibilità, ipotesi diverse, afferenti il processo civile telematico (si veda, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. II, n. 9772/2016, sull'iscrizione a ruolo cartacea, in luogo di quella telematica, dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo; o, ancora, Cass. civ., sez. VI, n. 21249/2021, sulla tempestività del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, nonostante l'invio della busta telematica ad un ruolo diverso), a condizione che sia assicurata la presa di contatto tra il ricorrente e l'ufficio giudiziario, con pieno conseguimento dello scopo del deposito stesso. In applicazione dei suesposti principi, la Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, ritenendo assorbito il secondo – quello relativo alla rifusione delle spese dell'opposizione –, rinvia al tribunale di prime cure per un nuovo esame del merito.

Osservazioni

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire il principio già sancito nel precedente del 2019, ovverosia quello in forza del quale, ai fini dello scrutinio di tempestività dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., occorre far riferimento alla data dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'opponente e non, invece, a quella eventualmente disposta d'ufficio, in un momento successivo, in un registro diverso. Condivisibilmente gli Ermellini propongono un'interpretazione sistematica del codice di rito che, giova ricordarlo, agli artt. 152 e ss. c.p.c., predispone un sistema sanzionatorio, per le ipotesi di difformità dell'atto rispetto al tempo e al modello legale richiesto, variegato e diversificato, con la conseguenza per la quale, accanto alla comminatoria di nullità e/o inammissibilità, possono aversi anche mere irregolarità. L'avere ricondotto la fattispecie de qua nell'alveo di queste ultime comporta l'irrilevanza dell'errato deposito del ricorso in opposizione al decreto di liquidazione in un registro diverso da quello previsto e la successiva iscrizione, effettuata dal presidente dell'ufficio giudiziario di merito, è del tutto ininfluente ai fini del computo del termine dei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. Il provvedimento in commento ha, altresì, l'indubbio merito di porre ancora una volta in evidenza un altro principio cardine del sistema processualcivilistico italiano, strettamente connesso al precedente, e relativo alla sanatoria degli atti – in questo caso il deposito telematico – che raggiungano lo scopo per il quale sono stati predisposti; principio, come detto, di ampia applicazione e del quale non può non tenere conto l'operatore del Diritto.