Consecuzione di procedure e finanziamenti nelle procedure concorsuali

Laura Riondato
28 Marzo 2023

Il Tribunale veneto si pronuncia sulla dibattuta questione della ammissibilità della consecuzione tra procedure concorsuali. In particolare, il giudice vaglia la possibilità di una nuova ristrutturazione dei debiti concordatari nel passaggio dal concordato preventivo in continuità aziendale ad un “preaccordo” di ristrutturazione dei debiti finalizzato all'omologazione di un accordo definitivo che consenta il superamento dello stato di crisi, mediante finanziamenti d'urgenza nella fase interinale della relativa procedura.
La massima

La pendenza della procedura di concordato preventivo nella fase di esecuzione non è di ostacolo all'accoglimento dell'istanza di sospensione delle azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore finalizzata alla formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, in particolare nel caso in cui i creditori concordatari insoddisfatti abbiano acconsentito alla chiusura del concordato preventivo in difetto dell'integrale soddisfacimento dei propri crediti a condizione dell'autorizzazione a contrarre finanziamenti d'urgenza ex art. 182-quinquies, comma 3, l. fall.

La finanza d'urgenza può essere autorizzata al ricorrere dei presupposti normativi del pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile all'azienda, delle urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale e conseguente destinazione dei finanziamenti e della non reperibilità aliunde di finanziamenti.



Il caso

Nella vicenda in esame la società debitrice, nella fase di esecuzione del concordato preventivo con continuità aziendale, ha constatato che - per poter far fronte agli obblighi derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale - non sarebbe stata in grado di provvedere al pagamento di debiti concordatari per la somma complessiva di 15 milioni di Euro. Valutato il rischio concreto di inadempimento al concordato, la debitrice ha avviato trattative con i propri creditori finalizzate al raggiungimento di un accordo, che consentisse di superare lo stato di crisi in via definitiva. A tali fini, la medesima debitrice ha raccolto l'assenso della quasi totalità dei creditori concordatari insoddisfatti a procedere nei seguenti termini: “fermi e impregiudicati i Crediti Concorsuali Concordatari Residui […] acconsente che sia dichiarata la chiusura della Procedura di Concordato Preventivo della Società anche in difetto del preventivo integrale soddisfacimento dei propri Crediti Concorsuali Concordatari Residui”, subordinatamente al rilascio di autorizzazione del Tribunale a contrarre finanza d'urgenza ammessa al beneficio della prededuzione. Ciò necessariamente nell'ambito di un'ulteriore procedura, individuata nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

A tali fini, considerata l'elevata probabilità di azioni di (altri) creditori sociali, la società debitrice ha presentato istanza per l'apertura di una procedura di preaccordo di ristrutturazione dei debiti a norma dell'art. 182-bis, comma 6, l. fall., chiedendo al Tribunale di disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, e di procedere all'assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relativa documentazione. Contestualmente, è stata formulata separata istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti d'urgenza garantiti dal carattere della prededucibilità: in particolare, la debitrice ha invocato la necessità di ottenere“l'autorizzazione a contrarre in via d'urgenza finanziamenti prededucibili per un importo complessivo di € 15 Mln” e “la conferma della natura prededucibile dei crediti derivanti dai rapporti bancari” relativi a “linee di credito a breve termine per smobilizzo sbf” e “ad uso promiscuo (anticipo fatture/sbf)”. Tale urgenza è stata motivata segnatamente in funzione della necessità di pagare i debiti verso fornitori per evitare che questi interrompessero le forniture, così pregiudicando la continuità aziendale e - conseguentemente - le prospettive di risanamento della società.



La questione

I fatti esposti riportano l'attenzione sull'ipotesi, non infrequente nella prassi, in cui l'esecuzione del concordato preventivo non è portata a termine secondo le previsioni della proposta e del piano approvati dai creditori e omologati dal Tribunale. In tali casi, è dibattuta tra gli interpreti la questione in merito alla possibilità o meno per il debitore di ristrutturare nuovamente i debiti concordatari, anche accedendo ad un'ulteriore procedura concorsuale. Più nello specifico, il caso concreto solleva il quesito se sia ammissibile la consecuzione tra il concordato stesso e il preaccordo di ristrutturazione dei debiti, finalizzato all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Accordo, quest'ultimo, inteso a consentire al debitore di soddisfare i crediti residui, attingendo a finanziamenti d'urgenza nella fase interinale della relativa procedura.



Le soluzioni giuridiche

Secondo il Tribunale di Rovigola pendenza della procedura di concordato preventivo non appare di ostacolo all'accoglimento dell'istanza” di preaccordo di ristrutturazione dei debiti e di autorizzazione a contrarre finanziamenti d'urgenza. Nelle proprie argomentazioni, il Tribunale sembra aver valorizzato in particolar modo l'assenso manifestato dalla “quasi totalità” dei creditori concordatari insoddisfatti alla “chiusura della Procedura di Concordato Preventivo” nonostante il mancato soddisfacimento dei relativi crediti, “fermi e impregiudicati i Crediti Concorsuali Concordatari Residui” stessi e subordinatamente alla “emissione del provvedimento ex art. 182-quinquies co. 3 l. fall.”. Per effetto di tale assenso dei creditori - da formalizzare evidentemente mediante l'accordo di ristrutturazione in itinere - è stato quindi consentito alla società debitrice di:

  • conseguire la “chiusura” (dell'esecuzione) del concordato preventivo, in un'ipotesi di inadempimento della proposta e del piano che altrimenti - in presenza dei relativi presupposti sostanziali e formali - avrebbe potuto determinare la risoluzione del concordato stesso (o anche, in vigenza della legge fallimentare, il cd. fallimento omisso medio), con ogni conseguenza a carico del debitore e dei creditori;
  • tenere fermi i crediti concordatari, nella misura definita dalla proposta omologata;
  • ottenere l'autorizzazione in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili, sin dalla proposta di accordo.

Con specifico riguardo alla finanza d'urgenza, il Tribunale - evidenziando a più riprese che per i creditori tale finanza era “condizione sospensiva ai fini della manifestazione del consenso alla “chiusura” della procedura di concordato preventivo” - ha ritenuto sussistere “il pericolo che, tra il deposito del preaccordo e l'omologa dell'accordo di ristrutturazione, i fornitori di beni e servizi [interrompessero] le forniture, determinando un grave e irreparabile pregiudizio per la società e i suoi creditori”, conseguente alla “inevitabile stasi dell'attività d'impresa”. Valutati i presupposti di legge, la società è stata quindi autorizzata a contrarre finanziamenti d'urgenza prededucibili e, preso atto della prosecuzione dell'operatività delle linee di credito a breve termine, è stata confermata la prededucibilità dei crediti derivanti da tali rapporti bancari.



Osservazioni

Sulle molteplici questioni connesse alla consecuzione tra procedure concorsuali, la decisione giurisprudenziale in commento - nell'ammettere che ad un concordato preventivo possa succedere un (pre)accordo di ristrutturazione dei debiti - fa proprio un orientamento già affacciato in talune pronunce di merito e di legittimità (e segnatamente, dal Tribunale di Padova nel decreto del 17 gennaio 2020 e, a procedure invertite, dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 10 aprile 2019, n. 10106). Tali pronunce hanno riconosciuto al debitore la possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti assicurati dall'ordinamento per il superamento della crisi, anche a beneficio dei creditori, al fine di scongiurare gli effetti dell'eventuale default.

In senso favorevole al coordinamento tra distinte procedure si è espressa di recente anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 14 febbraio 2022, n. 4696. Seppure con riguardo alla distinta problematica relativa all'ammissibilità del cd. fallimento omisso medio (ossia del fallimento che segue il concordato preventivo, senza la previa risoluzione del medesimo), le Sezioni Unite hanno fornito alcune chiavi interpretative assai utili anche nell'ottica della fattispecie oggetto di commento. Nello specifico, va sottolineato il passaggio motivazionale in cui le Sezioni Unite hanno rammentato il particolare “contesto della post-omologazione” del concordato, evidenziando che “con il decreto di omologazione, la procedura di concordato preventivo - semplicemente - “si chiude” (L. Fall., art. 181); il che rende finanche inimmaginabile la necessità di un coordinamento tra procedure compresenti”. L'omologazione segna quindi in concreto il momento della “chiusura del concordato preventivo, con la conseguenza che di lì in poi non può ritenersi preclusa l'introduzione di un'ulteriore procedura concorsuale. Ciò che invece rimane a seguito della chiusura del concordato omologato è il vincolo tra debitore e creditori al soddisfacimento dei crediti nella misura stabilita nella proposta approvata, fatta salva la risoluzione del concordato stesso specificamente finalizzata alla “rimozione dell'obbligatorietà del concordato e, dunque, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero”. Pertanto - con riferimento alla disciplina previgente al Codice della crisi e dell'insolvenza, che continuerà ad applicarsi alle procedure già pendenti - dinanzi a un concordato preventivo inadempiuto, ma non risolto, il debitore potrà valutare altre procedure per far fronte alla situazione debitoria costituita dai crediti falcidiati insoddisfatti.

Resta fermo sempre il limite dell'abuso dei mezzi processuali, e in particolare del ricorso alle procedure concorsuali. L'ammissibilità di una nuova procedura finalizzata al superamento della (medesima) crisi dovrebbe essere infatti sempre negata dal Tribunale nel caso in cui - al di là dell'astratta sussistenza dei presupposti normativi - sia ravvisabile un intento dilatorio per rinviare l'unica soluzione concreta rappresentata dal fallimento o, come impone il nuovo lemma, dalla liquidazione giudiziale.



Guida all'approfondimento

Trib. Padova 17 gennaio 2020, in www.ilFallimentarista.it, 2020; in merito a tale provvedimento sia consentito un rinvio a Tarolli-Riondato, Accordo di ristrutturazione dei debiti nella fase esecutiva del concordato preventivo, ivi, 2020, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali. Si segnalano, inoltre, Trib. Bologna 1° ottobre 2019, con nota di Signorelli, Il concordato di un…concordato “non s'ha da fare”, ivi, 2020; Cass. 10 aprile 2019, n. 10106; Cass. 7 marzo 2017, n. 5677, e - in tema di cd. fallimento omisso medio - Cass. S.U. 14 febbraio 2022, n. 4696.



Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario