Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: procedimenti pendenti e rinuncia alla difesa tecnica

La Redazione
28 Marzo 2023

Il Tribunale di Cuneo ha diffuso delle linee guida alla luce della entrata in vigore del CCII nel luglio 2022, con particolare riferimento alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il Presidente della sezione civile del Tribunale di Cuneo ha diffuso, in seguito alla entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, un documento riportante alcune linee guida da applicarsi “in attesa del consolidarsi di prassi giurisprudenziali di legittimità oltre che di merito”.

Viene data notizia dell'istituzione, nel circondario del Tribunale di Cuneo, dell'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) previsto dall'art. 2 CCII, al punto t).

Si chiarisce, inoltre, che le procedure nelle quali non è ancora stata fissata l'udienza di cui agli artt. 10 e 12-bis della L. 3/2012 né è stata aperta la liquidazione ex art. 14-quinquies della L. 3/2012 sono da considerarsi, per prassi interpretativa del Tribunale, procedure pendenti. Ad esse, si applica dunque l'art. 390 c. 2 del CCII secondo il quale, tra le altre, le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso CCII sono definiti secondo le disposizioni della L. 3/2012.

Ancora, dalle norme sul procedimento ordinario – artt. 37 e 40 CCII – vengono ricavati alcuni principi:

  • l'atto introduttivo del procedimento è sempre il ricorso ex art. 40 CCII;
  • Sussiste la facoltà di non avvalersi della difesa tecnica anche nelle procedure c.d. di sovraindebitamento, posto che è ragionevole ritenere che quanto previsto dall'art. 68, c. 1 CCII (“non è necessaria l'assistenza di un difensore”) valga anche per gli artt. 76 e 269 CCII.

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