Le S.r.l. hanno l'obbligo di vidimare i libri sociali?

Girolamo Lazoppina
29 Marzo 2023

Dalle norme oggi in vigore deve ritenersi che non sussista per le S.r.l. l'obbligo di vidimare i libri sociali. Tale adempimento, a differenza di ciò che accade per le S.p.A., è per le S.r.l. facoltativo ma non obbligatorio. L'Agenzia delle Entrate ritiene tuttavia che anche le S.r.l. siano sottoposte all'obbligo di pagare la tassa di concessione governativa.

Le S.r.l. hanno l'obbligo di vidimare i libri sociali?

L'art. 2421 c.c. elenca i libri sociali obbligatori delle S.p.A. e, all'ultimo comma, prescrive che essi, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215 c.c. Tale ultima norma, a sua volta, prescrive che i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

In tema di S.r.l. il legislatore ha dettato una disciplina specifica all'art. 2478 c.c.: anche tale norma elenca i libri e le scritture contabili che la società deve tenere ma, a differenza di quel che avviene per le S.p.A., nulla dispone in ordine all'obbligo di vidimazione dei libri sociali.

Il d.p.r. n. 641/1972, come modificato dalla l. n. 311/2004, all. 2, prevede, all'art. 23 (Tariffa sulle concessioni governative. Bollatura e numerazione libri e registri) che la tassa è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 c.c. (richiamato espressamente dalla norma codicistica sulle S.p.A. - art. 2421 c.c.) e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

Dunque, dalla normativa vigente si può dedurre che per le S.r.l. non viga un obbligo di vidimazione. Gli amministratori possono, naturalmente, optare per la vidimazione, ma l'obbligo è da ritenere che non sussista.

A tale conclusione è giunta anche l'Agenzia delle entrate la quale, nel suo sito istituzionale, prevede che “La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile)”. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, prevede che per alcune società, tra le quali le S.r.l., restino comunque in vigore l'applicazione dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa. Sicché tali società (e quindi anche le S.r.l.) sono obbligate a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Dalle norme oggi in vigore deve ritenersi che non sussista per le S.r.l. l'obbligo di vidimare i libri sociali. Tuttavia, secondo l'indicazione data dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito, le S.r.l. sono tenute comunque a pagare le tasse che derivano dalla vidimazione dei libri sociali (e quindi anche la tassa di concessione governativa).

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