I fatti di causa “non controversi” e il nuovo procedimento semplificato di cognizione
29 Marzo 2023
La formulazione della norma, invero, non è delle migliori.
Sembra difficilmente verificabile la situazione in cui in una causa i fatti non siano in contestazione.
Viene alla mente un problema concettualmente simile, anche se riferito ad un istituto diverso, che sorse quando fu prevista la consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) ove, fra i primi commentatori e le prime pronunce giurisprudenziali, si affermava potersi applicare solo se non vi fosse controversia sull'obbligazione, indicandosi anche quella derivante da fatto illecito, ma fosse da calcolare solamente il quantum, posizione ben presto abbandonata nella evoluzione interpretativa della norma.
Qui, mutatis mutandis, la situazione sembra simile.
Quando possiamo affermare, quindi, che i fatti di causa non sono controversi?
Prima di tutto bisogna chiedersi cosa si intenda per “fatto” giuridicamente rilevante, potendosi definire come qualunque accadimento al quale l'ordinamento attribuisca rilevanza giuridica, ricollegando, al suo verificarsi, effetti giuridici.
Evidentemente tale situazione può aversi ove, ad esempio, si abbia una sentenza definitiva, appunto, sull'an ma non sul quantum e, pertanto, come presupposto della domanda introdotta con il rito semplificato, vi sia un accertamento del fatto oramai divenuto incontrovertibile nonché anche della responsabilità conseguente, restando unicamente da quantificare il relativo danno.
Altra ipotesi potrebbe aversi per il verbale della polizia stradale in caso di incidente automobilistico che, con la sua forza di atto pubblico, ove non eccepito il falso, renda incontrovertibile il fatto, restando al giudicante trarne gli effetti e le responsabilità conseguenti.
In sostanza, si deve ritenere che il fatto non sia controverso ove vi sia a monte un titolo oramai non più modificabile dal quale risulti l'accadimento rilevante per il diritto.
Al contrario, non potrà considerarsi “fatto non controverso” il caso in cui alla domanda attorea segua la costituzione del convenuto che aderisca al fatto traendone, magari, diverse conseguenze, in quanto evento successivo all'introduzione del giudizio ove, al contrario, la non contestazione del fatto deve essere preesistente alla sua introduzione. |