La mediazione delegata è espressione di un potere discrezionale insindacabile in Cassazione
29 Marzo 2023
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che, dopo aver invitato le parti ad esperire il tentativo di mediazione, aveva dichiarato improcedibile la domanda, essendo l'invito rimasto senza esito.
Per quanto di interesse, la ricorrente denunciava in cassazione l'omessa, insufficiente, e contradditoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito disposto l'avvio della procedura di mediazione senza dar conto delle ragioni che ne giustificavano l'espletamento.
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che, oltre alla mediazione obbligatoria, disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, il comma 2 (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall'art. 84, comma primo, lettera c) del d.l. n. 69/2013, convertito con l. n. 98/2013) prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, che, in tal caso, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello (cd. mediazione delegata).
L'opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione (Cass. civ. n. 31209/2022; Cass. civ. n. 25155/2020; Cass. civ. n. 32797/2019; Cass. civ. n. 27433/2018). |