L’OCF interviene sul gratuito patrocinio per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita
28 Marzo 2023
L'Avvocatura chiede di porre in essere ogni necessaria iniziativa, affinché i decreti ministeriali previsti dagli artt. 15-octies d.lgs. n. 28/2010 e 11-octies d.l. n. 132/2014, introdotti dal d.lgs. n. 149/2022, vengano emessi contestualmente alla entrata in vigore della estensione della obbligatorietà della mediazione e della negoziazione assistita, e comunque nel rispetto dei termini prescritti dal legislatore.
Si tratta dei decreti con cui il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della l. n. 206/2021 stabilisce gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese, nonché delle modalità di pagamento e di liquidazione.
Secondo l'OCF la riforma Cartabia con gli articoli 7, 8, 9, 10 e 41 del d.lgs. n. 149/2022, ha dato nuovo impulso a tali istituti, prevedendo che «in numerosi casi l'introduzione di un procedimento di mediazione o di negoziazione assistita è condizione di procedibilità per la persona che intenda tutelare i propri diritti», mentre la Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2022, ha ritenuto lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può condizionare l'esercizio dell'azione e non assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
Per tutte queste ragioni, l'emanazione dei decreti «non può essere ulteriormente ritardata rispetto al termine dei sei mesi previsto nelle norme», afferma l'OCF.
*Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |