Contributo unificato: da quale momento decorre il termine per la domanda di rimborso?

Redazione scientifica
30 Marzo 2023

Il Ministero della Giustizia ha chiarito la data dalla quale far decorrere i trenta giorni utili per la presentazione della domanda di rimborso del contributo unificato che non sia stato pagato con modalità telematica.

Il Ministero della Giustizia ha chiarito l'interpretazione che deve essere data al comma 1-bis dell'art. 192 del d.P.R. n. 115/2002, a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma del processo civile.

Come noto l'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n. 2), d.lgs. n. 149/2022 ha novellato l'art. 192 del d.P.R. n. 115/2002, in tema di modalità di pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'obbligatoria corresponsione di tale onere tramite la piattaforma digitale cui all'art. 5 comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale). In attuazione dei principi espressi dalla legge delega, si è previsto al comma 1-bis dell'art. 192 cit. che «Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento».

Il Presidente del tribunale di Bolzano ha tuttavia rilevato che e in base alla formulazione del comma 1-bis dell'art. 192 del d.P.R. n. 115/2002 non sia agevole desumere se la decorrenza sia da riferire al «versamento irregolare del contributo unificato oppure alla data del nuovo pagamento effettuato con PagoPa». Ha quindi chiesto al Ministero della giustizia, formulando apposito quesito, di chiarire «la data dalla quale far decorrere i trenta giorni utili per la presentazione della domanda di rimborso del contributo unificato» che non sia stato pagato con modalità telematica.

In considerazione della novità della questione e al fine di prevenire difformi interpretazioni della norma in oggetto, il Ministero ha ritenuto utile fornire risposta al quesito in forma di circolare, diramando le indicazioni a tutti gli Uffici. E' stato così precisato che «il diritto alla restituzione sorge nel momento in cui la parte validamente assolve all'onere di pagamento del contributo unificato, utilizzando il sistema PagoPA, generandosi solo in questo momento l'obbligazione restitutoria a carico dell'amministrazione finanziaria. Ciò in quanto, diversamente ragionando: a) il detentore del contrassegno acquistato per il pagamento del contributo dovrebbe dirsi onerato di chiederne il rimborso entro trenta giorni dall'acquisto, anche se questo fosse stato operato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa di che trattasi (introduttiva del termine decadenziale) sì da risultare violato il principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale); b) un diritto ad ottenere la ripetizione (art. 2033 c.c.) del pagamento indebito, non potrebbe in astratto configurarsi se non a fronte di una duplicazione di pagamenti aventi la stessa causale, tra loro difformi solo per le modalità con cui operati, ed a fronte del fatto che il soggetto onerato si sia infine liberato della propria obbligazione tributaria versando il CU con le modalità richieste dalla legge, e abbia perciò diritto a vedere il suo patrimonio reintegrato delle somme versate in eccedenza.

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