Valenza delle Linee guida per le pratiche radiologiche sperimentate: la pronuncia del TAR Lazio

Redazione Scientifica
30 Marzo 2023

A seguito del ricorso della Regione Veneto, il TAR Lazio afferma valenza prescrittiva e vincolatività delle “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate” (art. 6, d. lgs. n. 187/2000, pubblicate in GU n. 261 del 9 novembre 2015), sottolineandone lo scopo essenziale di garantire una uniforme tutela dei pazienti su tutto il territorio nazionale.

La Regione Veneto chiede l'annullamento delle “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate” (art. 6, d.lgs. n. 187/2000) emanate dal Ministero della Salute e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015.

La Regione lamenta violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e manifesta illogicità del provvedimento ministeriale in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti da esposizioni mediche.

Viene evidenziata la successiva emanazione del d.lgs. n. 101 del 2020 (attuativo della direttiva 2013/59/Euratom) che ha abrogato il d.lgs. n. 187 del 2000 e all'art. 161 ha stabilito che: “il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità […] con il concorso delle società scientifiche, adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate e standardizzate, nonché i criteri per individuare le pratiche terapeutiche di medicina nucleare non standardizzate.”

Inoltre, rinvia espressamente alle precedenti Linee guida, affermando che: “fino alla pubblicazione delle pertinenti linee guida di cui al comma 1 si applicano le «Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2010, e le «Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, d.lgs. n. 187/2000)» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015, tenendo altresì conto delle raccomandazioni delle società scientifiche rilevanti”.

Da ciò deriva l'applicabilità delle Linee guida impugnate in esecuzione dell'intervenuta disposizione normativa.

Tuttavia, il TAR mette in luce l'infondatezza del ricorso anche nel merito dal momento che l'assenza della firma del dirigente del dipartimento ministeriale che ha adottato il provvedimento sul testo pubblicato in Gazzetta ufficiale non comporta che questo non sia, comunque, attribuibile al Ministero e, pertanto, privo dell'essenziale elemento soggettivo, avendo tale pubblicazione una finalità essenzialmente comunicativa.

È infondata anche la contestata inammissibilità di atti tipici quali le linee guida, dal momento che l'espressa previsione normativa (art. 6, d.lgs. n. 187/2000) attribuisce al Ministero il potere di adottare le linee guida in questione, escludendone automaticamente la natura di atto atipico e, al tempo stesso, ne legittima il potere vincolante, a prescindere anche che siano assimilate a veri e propri regolamenti.

Riguardo alla lamentata violazione delle norme costituzionali (art. 117, commi 3 e 6, Cost. e art. 120 Cost.) sulla competenza organizzativa tra Stato e Regioni, causato dalle prescrizioni che andrebbero a incidere sull'organizzazione delle strutture ospedaliere dei reparti di radiologia della Regione Veneto, il TAR afferma che atti quali le Linee guida hanno già recepito conclusioni e prassi già assunte dalle categorie professionali e dall'Istituto superiore di sanità (Linee Guida ISTISAN 10/44), nonché dalle “Linee guida nazionali di riferimento per la diagnostica per immagini, di cui all'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee guida per la diagnostica per immagini»” (atto rep. n. 2113 del 28 ottobre 2004). Da ciò risulta evidente come il provvedimento non sia irrazionale, ma pienamente rispondente al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Inoltre, è lo stesso Legislatore a richiedere che il Ministero garantisca “una applicazione uniforme sul territorio nazionale e di assicurare l'uso appropriato delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale” (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 187/2000). La finalità primaria di tutelare i pazienti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti inevitabilmente coinvolge i profili organizzativi necessari ad assicurarne l'effettivo perseguimento anche a livello amministrativo, ad esempio, quando si risolvono nella presenza di personale medico specializzato o nella modifica del protocollo di esecuzione in relazione alle esigenze cliniche del paziente.

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