Compenso CTU: quando deve essere applicato il criterio delle vacazioni?

Redazione scientifica
31 Marzo 2023

Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.

La vicenda processuale da cui trae origine la pronuncia della Corte riguardava un giudizio instaurato dall'attore per la risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto avente ad oggetto l'arredo a verde di un complesso immobiliare di sua proprietà, con l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti. Nel corso del giudizio era disposta CTU affidata ad un collegio di periti, avente ad oggetto la verifica circa la rispondenza tra le alberature consegnate al committente con quelle concordate, secondo la corretta prassi agronomica.

Depositata la CTU e depositate due distinte istanze di liquidazioneda parte dei periti, il Tribunale emetteva due distinti decreti di liquidazione, nei quali il compenso era determinato facendo applicazione della previsione di cui all'art. 6 del DM del 30 maggio 2002, e sulla base dei valori medi, riconoscendo quindi ad ognuno dei due consulenti la somma di € 5.000,00 oltre accessori.Proposta opposizione avverso tali decreti, il tribunale la rigettava ritenendo che nella fattispecie fosse stato correttamente utilizzato il criterio della liquidazione a percentuale in base all'art. 6 e che la nozione di avaria comune ivi contemplata si prestasse a ricomprendere anche le verifiche alle quali erano stati chiamati i consulenti d'ufficio.

Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione con il quale si contestava la correttezza della liquidazione da parte dei giudici di merito facendo ricorso alla previsione di cui all'art. 6 del DM del 30 maggio 2002, sebbene l'attività svolta dai consulenti non rientrasse nella specifica previsione de qua. Il tribunale aveva quindi esteso in via analogica una previsione normativa ad una fattispecie del tutto estranea al suo ambito di applicazione.

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che costituisce principio consolidato quello secondo cui nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicatoil criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale (Cass. civ. n. 23418/2019; Cass. civ. n. 6019/2015; Cass. civ. n. 7687/1999; Cass. civ. n. 10745/2001).

L'art. 6 citato, di cui in concreto è stata fatta applicazione nell'ordinanza impugnata, prevede il criterio di liquidazione dei compensi a percentuale, distinguendo fra le avarie comuni (di cui al primo comma) e quelle particolari (di cui al terzo comma) Trattasi di rinvio ad una definizione, quella di avarie, che sia in considerazione della sede nella quale è operato (un testo normativo specificamente dedicato alla liquidazione di prestazioni di soggetti chiamati a prestare ausilio al giudice nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, così che diviene imprescindibile il richiamo alle nozioni giuridiche in senso stretto), sia soprattutto in ragione del richiamo della norma alla differente ipotesi delle avarie comuni e particolari, non può che sottendere un univoco riferimento alla nozione di avaria tipica del diritto della navigazione, ovvero di quelle altre fonti normative nelle quali il lemma sia utilizzato con specificità tecnico-giuridica.

In definitiva, è erronea la conclusione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il compenso maturato dai consulenti, per lo svolgimento di una perizia a carattere agronomico (volta appunto ad evidenziare la corretta fornitura delle piante oggetto del contratto e la loro corretta posa in situ, onde stabilire altresì se e quali danni fossero stati cagionati dall'inadempimento del prestatore) potesse essere liquidato sulla base della disposizione di cui al citato art. 6, anziché, ed in assenza di altra specifica previsione contenuta nel DM del 30 maggio 2002 suscettibile di attagliarsi al caso in esame, in base al criterio sussidiario delle vacazioni.

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