Il Cndcec pubblica i nuovi modelli di relazione sui bilanci 2022

La Redazione
03 Aprile 2023

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le versioni aggiornate dei documenti sulla “Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e sulla “Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022”.

Pubblicati due nuovi documenti del Cndcec:

Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti. Il documento curato dalla Commissione del Consiglio Nazionale “Sfida Qualità” giunge alla sua ottava edizione e fornisce uno strumento tecnico e operativo ai sindaci-revisori, proponendo una disamina delle principali novità caratterizzanti il bilancio d'esercizio 2022 e dei conseguenti riflessi sulla relazione unitaria dei sindaci-revisori.

Le casistiche che si possono presentare sono molteplici e non standardizzabili, per cui il documento si prefigge di fornire utili indicazioni nella delicata fase di reporting ai soci, senza avere pretesa di esaustività. La relazione unitaria dei sindaci-revisori è infatti «la sintesi finale dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio sociale e delle procedure di revisione svolte in risposta ai rischi di errori significati identificati e valutati. Le attività dell'organo di controllo e quelle di revisione, seppur caratterizzati da evidenti differenze, presentano aspetti sinergici che trovano la migliore capacità informativa laddove si opti per una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell'attività di vigilanza e di revisione».

Il documento comprende i

noltre le ipotesi di coordinamento delle osservazioni e proposte che l'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2429 c.c., deve fare ai soci al fine dell'approvazione del bilancio. Vengono poi fornite due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza o in presenza di esercizio di deroghe straordinarie quali quelle relative alla sospensione degli ammortamenti (misura prorogata con l. n. 25/2022, ai bilanci dell'esercizio 2022) e al rinvio dell'obbligo “ricapitalizza o liquida” delle perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (ovvero degli artt. 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l.), misura estesa, con legge 24 febbraio 2013, n. 14, anche alle perdite 2022. Infine, è fornito il modello di rinuncia ai termini concessi ai soci dall'art. 2429, comma 3, c.c.

Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Si tratta del modello di relazione ex art. 2429, comma 2, c.c. che il collegio sindacale o il sindaco unico, quando nominato nelle s.r.l., redigono e depositano in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il documento è stato curato dalla Commissione “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”. L'attività svolta nel corso dell'esercizio dall'organo di controllo trova la sua sintesi nel “rapporto” annuale ai soci; pertanto, anche quest'anno si è proceduto ad aggiornare il modello della relazione all'assemblea dei soci, rivedendo e approfondendo quello dello scorso anno, alla luce delle significative novità normative intervenute nel frattempo.

Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, pubblicate dal Consiglio nazionale nel 2020 e aggiornate a gennaio 2021.

In virtù delle disposizioni del c.d. decreto Milleproroghe in ordine alla possibilità di “sterilizzare” le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, al fine di fornire un utile strumento di lavoro per i professionisti il Consiglio nazionale ha messo a disposizione anche l'aggiornamento del “Verbale di presa d'atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all'art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio sindacale”.

(Fonte: DirittoeGiustizia.it)

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