Pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili le nuove linee guida per la redazione dei regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), da applicarsi alle procedure di sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, nonché a quelle previste dal D. Lgs. n. 14/2019.
Il CNDCEC e la Fondazione ADR Commercialisti hanno diffuso le nuove linee guida per la redazione dei regolamenti degli OCC, da applicarsi alle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, nonché a quelle prevista dal D.Lgs. 14/2019.
Come noto, l'OCC è l'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotto dal DM 202/2014 e ss.mm., che svolge le funzioni ad esso riservate dallo stesso DM e negli artt. 15 e ss. della L. n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal D.Lgs. 14/2019 e ss. mm.
Nelle premesse del documento si legge che la pubblicazione delle nuove linee guida, che sostituiscono quelle del 2020, è stata resa necessaria proprio dalla entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi di cui al D.Lgs. 14/2019 che, con i nuovi artt. da 67 a 83 (si tratta delle Sezioni II e III del Capo II del Titolo IV del Codice dedicate alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore) e da 268 a 277 (Capo IX del Titolo V del Codice, dedicato alla liquidazione controllata del sovraindebitato) ha sostituito le norme della L. 3/2012 (che rimangono peraltro vigenti per effetto della disciplina transitoria ex art. 390 CCII), sia delle ulteriori modifiche operative che hanno interessato in questi ultimi anni molti OCC dei commercialisti, anche per effetto di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e di prassi.
Il documento contiene:
Di particolare interesse l'art. 7, dedicato alla figura del Referente, ovvero l'organo-persona fisica preposto ad indirizzare e coordinare l'attività dell'OCC, nonché al conferimento degli incarichi ai gestori della crisi; l'art. 14,che delinea la figura del gestore della crisi; l'art. 17,sulle modalità di svolgimento dell'attività del gestore, una volta nominato; l'art. 18,che prevede la possibilità, per il gestore, di avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni; l'art. 22, dedicato alla determinazione dei compensi e rimborsi spese dell'OCC.