Estensione del fallimento ai soci tra legge fallimentare e codice della crisi

La Redazione
04 Aprile 2023

Il Tribunale di Verona fornisce alcuni chiarimenti sulla legge applicabile in caso di istanza di fallimento in estensione presentata dopo l'entrata in vigore del codice della crisi, ma riferita a un fallimento dichiarato precedentemente, sulla base della legge fallimentare.

All'istanza di estensione di un fallimento già dichiarato alle società di fatto che ne costituiscono le società residue continua ad applicarsi la previgente disciplina di cui alla legge fallimentare.

L'ultrattività della legge fallimentare prevista dall'art. 390, comma 2, CCI è riferibile a tutte le disposizioni riguardanti il fallimento in generale, e quindi anche alle disposizioni riguardanti gli effetti della dichiarazione di fallimento, tra cui quelli previsti dall'art. 147 per le società con soci a responsabilità illimitata; l'art. 256 CCI, dal punto di vista letterale, prevede che il presupposto della sua applicazione sia l'apertura della liquidazione giudiziale di una società regolata nei capi III, IV e VI del titolo V del codice civile o di un suo socio, mentre non considera l'ipotesi dell'estensione conseguente ad una precedente dichiarazione di fallimento.

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