Sinistro stradale: il risarcimento spetta anche al convivente more uxorio del defunto
04 Aprile 2023
Nel caso di specie, La Corte d'appello avrebbe compiuto un doppio errore sulla valutazione degli elementi di prova raccolti:
Tale argomentazione si pone, per l'appunto, in contrasto con la nozione di convivenza di fatto prevista dalla l. n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), che all'art. 1, comma 36, definisce i conviventi di fatto come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" e che presuppone l'esistenza dell'elemento spirituale, il legame affettivo e di quello materiale o di stabilità, la reciproca assistenza morale e materiale, fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull'assunzione volontaria di un impegno reciproco».
Pertanto, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha reso invero apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento per ritenere privi di univocità e gravità gli elementi fattuali esaminati. Indi per cui, la S.C. accoglie il ricorso in oggetto rinviando la controversia alla Corte d'appello di Torino.
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |