Sinistro stradale: il risarcimento spetta anche al convivente more uxorio del defunto

Redazione Scientifica
04 Aprile 2023

La Corte di Cassazione, ha sottolineato che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale «va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente more uxorio del defunto».

Nel caso di specie, La Corte d'appello avrebbe compiuto un doppio errore sulla valutazione degli elementi di prova raccolti:

  1. il primo riguarda il metodo da utilizzare al fine della corretta valutazione del materiale probatorio: acquisita una pluralità di elementi che costituiscono indici rilevanti in ordine alla configurabilità di una determinata situazione produttiva di ricadute giuridicamente rilevanti, «essi non possono essere poi presi in considerazione atomisticamente, ma devono essere considerati nella loro unitarietà e nella loro interazione l'uno con l'altro».
  2. il secondo riguarda la configurabilità di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale tra il convivente deceduto e la superstite. Il giudice di appello non avrebbe considerato, quanto da questa Corte già affermato, con riferimento al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale, che «va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente more uxorio del defunto» (Cass. 23725/2008; Cass. n. 12278/2011).

Tale argomentazione si pone, per l'appunto, in contrasto con la nozione di convivenza di fatto prevista dalla l. n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), che all'art. 1, comma 36, definisce i conviventi di fatto come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" e che presuppone l'esistenza dell'elemento spirituale, il legame affettivo e di quello materiale o di stabilità, la reciproca assistenza morale e materiale, fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull'assunzione volontaria di un impegno reciproco».

Pertanto, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha reso invero apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento per ritenere privi di univocità e gravità gli elementi fattuali esaminati. Indi per cui, la S.C. accoglie il ricorso in oggetto rinviando la controversia alla Corte d'appello di Torino.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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