L'Ordine degli Avvocati di Milano interviene sull'elenco dei professionisti delegati alle vendite
03 Aprile 2023
Dopo l'Organismo Congressuale Forense (v. qui la news), anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano interviene sull'art. 179-ter disp. att. c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che prevede la formazione di un elenco destinato agli iscritti che intendano svolgere incarichi di professionista delegato alla vendita e custode giudiziario, in quanto la norma ha dato luogo a notevoli criticità applicative.
Anzitutto il novellato articolo prevede, al comma 5, diversi requisiti ai fini dell'iscrizione nell'elenco e segnatamente: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; b)essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. Rileva il Consiglio come i requisiti di cui alle lettere b) e c) non sono allo stato pienamente raggiungibili, con la conseguenza che gli avvocati, privi dei requisiti di cui alla lett. a), in particolar modo i giovani, resterebbero esclusi dalla possibilità di iscriversi all'elencoper il primo popolamento, con una disparità di trattamento giustificata solo in forza dell'anticipata entrata in vigore della riforma.
Inoltre, la previsione della cadenza triennale dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 179-ter citato comporta un pregiudizio per coloro che conseguono i requisiti successivamente al termine del primo popolamento.
Altro elemento di criticità dell'iscrizione è rappresentato dal criterio di collegamento costituito dalla residenza del professionista nel circondario del Tribunale, presso cui è tenuto l'elenco: l'indicazione della residenza anagrafica, intesa quale dimora abituale, non ha alcuna attinenza con il luogo di esercizio abituale dell'attività professionale.
Infine, deve tenersi conto del proliferare di diversi provvedimenti dei Tribunali, che - nell'applicazione della norma - rischiano di determinare un “federalismo giudiziario”, come rilevato dall'Organismo Congressuale Forense nella delibera del 24 marzo 2023, tanto più a fronte di una riforma, che prevede l'efficientamento della Giustizia e la semplificazione delle procedure al fine della riduzione dei tempi del processo, così come imposti anche dal P.N.R.R.
Alla luce di quanto evidenziato, posto che l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma determina i molteplici profili di criticità sopra esposti e ritenuta la necessità di adottare misure urgenti e indifferibili, atte a superare le suindicate problematiche e volte a consentire il pieno rispetto delle pari opportunità tra i professionisti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano richiede al Ministro della Giustizia di affrontare la questione in via di urgenza, assumendo ogni opportuno intervento normativo idoneo a modificare e/o a dare interpretazione autentica, anche mediante circolari, delle disposizioni dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. in senso conforme a quanto esposto in premessa, eventualmente anche prevendendo la proroga della validità degli elenchi già formati prima della riforma. |