Cassazione, rassegna delle ordinanze interlocutorie civili di marzo 2023

Redazione scientifica
04 Aprile 2023

Torna il consueto appuntamento con le ordinanze interlocutorie civili pubblicate dalla Corte di cassazione. Si propone qui una sintesi delle principali questioni di interesse processuale esaminate dalla Corte di cassazione nel mese di marzo 2023.

Si segnalano, per quanto di interesse, le seguenti ordinanze interlocutorie:

A) TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE:

1) Sezione Quinta civile, ordinanze interlocutorie nn. 6204 e 6205 dell'1 marzo 2023, Presidente E. Bruschetta, Relatore L. Caradonna. La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, riguardante le modalità di proposizione dell'appello incidentale nel processo tributario e le possibili ripercussioni sul diritto di difesa in caso di cause scindibili: se l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e, tra questi, le modalità di proposizione dell'appello tributario stabilite dall'art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992.

2) Sezione Prima civile, ordinanze interlocutorie nn. 6356 e 6359 del 2 marzo 2023, Presidente U.L.C.G. Scotti, Relatore L. Tricomi. La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: 1) determinazione del giudice munito di giurisdizione sulla domanda di accertamento negativo del diritto della P.A. di recuperare contributi pubblici nel settore agricolo che sono stati erogati in forza di provvedimenti di attribuzione di finanziamenti, successivamente annullati/revocati o comunque sottoposti ad autotutela (con riduzione lineare operata da AGEA a seguito di ricalcolo dei contributi effettivamente dovuti) non per inadempienze del beneficiario, ma per contrasto iniziale con il pubblico interesse; 2) qualificazione della richiesta della P.A. di restituzione di contributi pubblici nel settore agricolo in base alla normativa UE di riferimento (riduzione lineare ex art. 31, par 1, lett. g), del Regolamento UE n. 1307/2013 oppure correzione di precedente errore dell'Amministrazione ex art. 7, par. 3, Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014), interpretazione e applicazione della normativa comunitaria relativa alla formazione della riserva nazionale ed all'applicazione della riduzione lineare al fine del ricalcolo dei diritti spettanti alle categorie prioritariamente interessate alla stessa da parte dello Stato membro, nonché relativa all'osservanza degli obblighi statali nei confronti dell'UE in tema di contributi comunitari all'agricoltura.

3) Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 7425 del 14 marzo 2023, Presidente E. Bruschetta, Relatore L. Caradonna. La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici: «se la condizione testualmente fissata dall'art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo all'Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell'ambito dell'una condizione dell'azione o dell'altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova. Ciò tenuto conto anche che il processo tributario è annoverabile tra quelli di «impugnazione-merito» e della affermata natura dinamica dell'interesse ad agire, che come tale può assumere una diversa configurazione, ma fino al momento della decisione».

4) Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8895 del 29 marzo 2023, Presidente U. Berrino, Relatore L. Cavallaro. La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici: Se la decisione fondata su un'informazione che è impossibile ricondurre al mezzo istruttorio debba essere impugnata con lo strumento della revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c. oppure col ricorso per cassazione, per nullità deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c., a condizione che sia stato assolto il duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i 7 contenuti informativi individuati dal giudice di merito e di specificare in termini di certezza la decisività della sottrazione di detti contenuti.

B) RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA:

1) Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 8044 del 21 marzo 2023, Presidente G. Bisogni, Relatore L. Abete. In tema di riconoscimento della protezione internazionale, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione circa il rilievo che la qualità di vittima di tratta a scopo sessuale ed il relativo stato di soggezione possono avere nel giustificare il mutamento in appello dei fatti narrati dal richiedente, rispetto a quelli evidenziati davanti alla Commissione territoriale ed al giudice di prime cure e nel conseguente dovere del giudice di secondo grado di partecipare al processo di riconoscimento ed affrancazione delle vittime della tratta.

2) Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 8118 del 21 marzo 2023, Presidente C. De Chiara, Relatore R. Amatore. In tema di procedimento civile, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla consulenza tecnica contabile, circa le modalità con le quali le parti possono esprimere il proprio consenso all'acquisizione di nuovi documenti da parte del consulente, pur se relativi a fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, e sul ruolo del c.t.p. nella sua espressione.

3) Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 6861 del 7 marzo 2023, Presidente F. De Stefano, Relatore A. Tatangelo. In tema di ricorso per cassazione e di spese giudiziali civili, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle seguenti questioni: ― se - e a quali condizioni - il requisito di specialità, di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., possa ritenersi integrato in caso di procura alle liti formulata in termini generici e rilasciata in modalità analogica su supporto cartaceo, accedente a un ricorso per cassazione redatto in formato nativo digitale e notificato in modalità telematica; ― quale sia il parametro di riferimento per la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, nell'ipotesi in cui il giudizio, pur avendo avuto luogo, per ragioni di competenza per materia, dinanzi al giudice di pace, sia di valore superiore a quello del più elevato scaglione previsto dalla tariffa forense per siffatta tipologia di giudizi.

*Fonte: www.cortedicassazione.it