Contratto collettivo aziendale “ordinario” e “di prossimità”: la rappresentatività delle OO.SS. stipulanti è presupposto imprescindibile

Teresa Zappia
05 Aprile 2023

L'efficacia erga omnes di un contratto collettivo aziendale presuppone che siano sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 8 D.L. n. 138/2011, configurandosi diversamente un accordo aziendale “ordinario” cui rispetto non può essere imposto ai lavoratori rappresentati dalle oo.ss. dissenzienti.

Quali sono i presupposti affinché un accordo aziendale possa ritenersi applicabile anche ai lavoratori rappresentati dalle oo.ss. dissenzienti?

L'accordo aziendale - come in generale il contratto- ha forza di legge tra le parti e la sua efficacia può essere estesa a terzi solo nei casi previsti dalla legge, pe cui sarebbe illecita la pretesa datoriale di esigere il rispetto dell'accordo anche dai lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario. Diversa è l'ipotesi regolata dal D.l. 138/2011, ove è espressamente superato il suddetto limite di applicabilità ed è prevista una speciale fattispecie di contratto collettivo aziendale (c.d. di prossimità).

Tale disposizione ha carattere eccezionale, tenuto conto anche della prevista possibilità di deroga – nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto sovranazionale - alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 dell'art. 8 prefato. Siffatta efficacia erga omnes, proprio perché eccezionale, sussiste solo se ricorrono gli specifici presupposti ai quali l'articolo richiamato la condiziona: l'efficacia generale, infatti, implica che, quando vi sia dissenso in azienda, la sottoscrizione del contratto collettivo aziendale di prossimità avvenga sulla base di un criterio maggioritario, sì da vincolare la minoranza. Ne consegue che affinché sia configurabile un contratto di prossimità esso dovrà essere sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

Tale è un presupposto indefettibile perché l'accordo sia qualificabile come contratto di prossimità e non come accordo aziendale “ordinario”.

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