Riforma processo civile: la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c.

Giuseppe Lauropoli
05 Aprile 2023

La nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c. non reca più alcun riferimento alla spedizione in forma esecutiva del titolo, ma fa riferimento unicamente alla “forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale”.
Il quadro normativo

Tra le novità apportate dal legislatore nell'importante intervento riformatore del codice di procedura civile (d.lgs. n. 149/2022), rientra anche il superamento del procedimento finalizzato alla spedizione in forma esecutiva del titolo.

La nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c. prevede, infatti, che il provvedimento reso in sede giurisdizionale o l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata, debbano essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale.

Significativo, dunque, il cambiamento rispetto al passato, se si pensa che la formulazione dell'art. 475 c.p.c. vigente fino al 28 febbraio scorso prevedeva, al suo primo comma, che i provvedimenti giurisdizionali e gli atti dei notai e dei pubblici ufficiali per valere come titoli ai fini dell'esecuzione forzata necessitassero della spedizione in forma esecutiva, recando poi, nei successivi commi, le modalità di rilascio della formula esecutiva.

In particolare, la formulazione dell'art. 475 c.p.c. vigente anteriormente alla riforma da ultimo varata prevedeva la necessaria apposizione sulla copia del titolo della intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge”, seguita dalla formula espressamente prevista dal quarto comma della norma all'epoca vigente (si tratta della ben nota formula che aveva il suo incipit nel “Comandiamo”).

E' stato osservato come tale procedimento finalizzato alla spedizione in forma esecutiva del titolo rispondesse a due esigenze principali: una prima funzione, poteva ravvisarsi in un controllo, sia pure di carattere strettamente formale, circa la natura dell'atto in questione e la sua idoneità a valere come titolo esecutivo (in tale quadro si inscriveva la necessità che il titolo in forma esecutiva fosse rilasciato alla parte in favore della quale lo stesso era stato emesso, sancito dal primo comma della norma, nonché la previsione, contenuta nell'art. 153 disp. att. c.p.c., che la copia in forma esecutiva del titolo fosse rilasciata allorché la sentenza o il provvedimento del giudice risultassero formalmente perfetti); un'altra funzione, poi, andava individuata nella possibilità di garantire, mediante il rilascio di un'unica copia in forma esecutiva del titolo in favore di ciascun creditore (fatte salve le ipotesi, normativamente disciplinate dall'art. 476 c.p.c., nella formulazione vigente anteriormente alla riforma da ultimo varata, in merito alla possibilità di rilascio di una seconda copia in forma esecutiva), un controllo particolarmente penetrante da parte del giudice dell'esecuzione (abilitato, in forza dell'art. 488, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente anteriormente alla entrata in vigore della recente riforma, a richiedere in ogni tempo il deposito della copia in forma esecutiva sottoscritta dal cancelliere) sull'utilizzo del titolo e sulla riscossione del credito dallo stesso veicolato, onde scongiurare il rischio che il medesimo titolo venisse posto in esecuzione più volte per la riscossione del medesimo credito.

Due funzioni della previgente normativa in tema di rilascio del titolo in forma esecutiva che, evidentemente, a torto o a ragione, il legislatore della riforma ha ritenuto senz'altro superabili.

Probabilmente le ravvisate esigenze di speditezza dell'attività esecutiva e di alleggerimento dell'attività amministrativa hanno prevalso sulla valorizzazione di aspetti, come quelli poc'anzi evidenziati, che devono essere apparsi, nella maggior parte dei casi, degli inutili appesantimenti aventi ormai carattere puramente formalistico: del resto, avrà certamente considerato il legislatore, qualsiasi rilievo circa l'insussistenza di un valido titolo esecutivo o circa la pregressa soddisfazione del credito posto in esecuzione, può essere efficacemente fatto valere dal debitore, mediante gli strumenti processuali offerti dagli artt. 615 e 617 del codice di procedura civile.

Peraltro, occorre dare atto che un primo step nella direzione del progressivo superamento del necessario rilascio della copia in forma esecutiva del titolo era stato effettuato con la previsione contenuta nel comma 9-bis dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020 (disposizione inserita in sede di conversione in legge di tale provvedimento normativo): la norma in questione, varata nell'ambito delle disposizioni volte a contrastare l'emergenza pandemica da Coronavirus, aveva stabilito la possibilità per il cancelliere di rilasciare la copia in forma esecutiva del titolo mediante documento informatico, avendo così sancito il superamento della copia cartacea unica, munita del sigillo del cancelliere (o di altro pubblico ufficiale che avesse emesso il titolo) e della sua sottoscrizione.

Veniamo dunque ad esaminare la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c.

Il cambio di passo rispetto alla previgente formulazione della norma si percepisce fin dalla rubrica della nuova disposizione, la quale non reca più alcun riferimento alla spedizione in forma esecutiva del titolo, ma fa riferimento unicamente alla forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale”.

L'attuale testo dell'art. 475 c.p.c. si esprime nei seguenti termini: “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”.

Come si accennava in precedenza, il titolo che abbia caratteristiche idonee per essere utilizzato ai fini dell'esecuzione forzata è sufficiente che venga rilasciato “in copia attestata conforme all'originale”.

Sebbene la norma in questione faccia riferimento ad una attività di “rilascio” della copia del titolo conforme all'originale, non sembra che, quanto meno allorché si tratti di titoli esecutivi di formazione giudiziale, occorra una attività di cancelleria finalizzata al rilascio di copia del titolo conforme all'originale.

A riguardo, soccorrono le previsioni contenute negli artt. 196-octies e 196-novies disp. att. c.p.c.

Quanto alla prima delle norme appena citate, la stessa prevede, al suo primo comma, che “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici (…) equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale”, ulteriormente precisando, al secondo comma, che il difensore può “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico (…)”, evidenziando poi come “le copie analogiche o informatiche (…) estratte dal fascicolo (…) e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono”.

Quanto alla seconda delle citate disposizioni, la stessa attribuisce al difensore il potere di attestare, allorché depositi agli atti di un fascicolo informatico la copia di un documento processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico, la conformità dello stesso all'originale, precisando anche in questo caso che la copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale.

Sulla base di un tale potere di certificazione attribuito al difensore, deve ritenersi che la conformità all'originale del titolo, in vista dell'avvio dell'esecuzione forzata, ben possa essere rilasciata dal difensore della parte e ciò tanto ove il titolo sia ab origine costituito da un file informatico presente all'interno di un fascicolo processuale, quanto se sia costituito da un documento formato su supporto analogico.

Probabilmente a diverse conclusioni occorre giungere per il caso di titoli esecutivi che non abbiano origine giudiziale: ebbene, con riguardo ad essi, stante la formulazione letterale dell'art. 475 c.p.c. e l'impossibilità di fare riferimento alla due menzionate disposizioni di attuazione, pare doversi concludere che l'attestazione di conformità della copia all'originale, in vista dell'esercizio dell'azione esecutiva, debba essere rilasciata dal notaio o da altro pubblico ufficiale che abbia emesso il titolo in questione.

Concludendo sulla esposizione della normativa di riferimento, può essere utile segnalare che è stato, coerentemente con la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., abrogato l'art. 476 c.p.c. (che disciplinava le modalità di rilascio di ulteriori copie del titolo in forma esecutiva), mentre resta salva, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 488 c.p.c., la facoltà per il giudice dell'esecuzione di richiedere l'originale del titolo esecutivo che sia nella disponibilità del creditore o la copia autenticata dal cancelliere, da notaio o da altro pubblico ufficiale, restando tuttavia poco chiaro in cosa possa tradursi un tale ordine di esibizione dell'originale del titolo da parte del giudice dell'esecuzione, in un sistema costruito attorno alla equivalenza fra copia del titolo attestata conforme all'originale ed originale stesso.

Disciplina transitoria

Alquanto complessa la ricostruzione della disciplina transitoria concernente l'entrata in vigore della norma in questione.

L'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, rubricato come “disciplina transitoria”, nella sua originaria formulazione si limitava a prevedere, al primo comma, che “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Come noto, con l'art. 1, comma 380, lett. a, della l. n. 197/2022 veniva disposta la modifica del citato art. 35 del d.Lgs. n. 149/2022, stabilendo l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma (anticipata dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023), ma anche introducendo, per quanto di interesse nella presente sede, una specifica previsione transitoria con riguardo alla efficacia del nuovo art. 475 c.p.c.

Veniva così previsto, nel nuovo comma 8 dell'art. 35 del d.Lgs. n. 149/2022, che la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c. (stando alla quale, come esposto in precedenza, non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva del titolo) avrebbe trovato applicazione con riguardo “agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023”.

Sulla base di tale disposizione, deve ritenersi che trovi applicazione la nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c. con riguardo alle esecuzioni fondate su atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre con riguardo alle esecuzioni avviate sulla base di precetti notificati fino a tale data, troverà applicazione la previgente formulazione dell'art. 475 c.p.c., con l'effetto che, relativamente a tali procedure esecutive, permarrà la necessità di munirsi di copia in forma esecutiva del titolo, necessaria ai fini dell'avvio della attività esecutiva.

Da ciò discende che anche allorché la parte creditrice intenda portare in esecuzione, successivamente al 28 febbraio 2023, titoli di formazione anteriore a tale data e finanche titoli in relazione ai quali era stata in precedenza rilasciata la formula esecutiva, uniche formalità necessarie in vista dell'avvio dell'esecuzione saranno quelle previste dalla nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c.

Infine, allo scopo di consentire alle cancellerie, anche con riguardo alle formule esecutive da rilasciarsi successivamente al 1°.1.2023, di avvalersi della possibilità di sottoscrizione in formato digitale della formula esecutiva del titolo, il legislatore ha da ultimo previsto, con l'art. 8, comma 8, del d.l. n. 198/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 14/2023) che le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020, continuano ad applicarsi (…) alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023”.