Deposito di note scritte in sostituzione di udienza
05 Aprile 2023
L'art. 127-ter c.p.c. è stato inserito nel codice di rito dalla recente riforma Cartabia. La sua collocazione sistematica lo rende evidentemente norma di carattere generale applicabile alla generalità dei procedimenti ed alle diverse tipologie di udienza, con qualche eccezione derivante dalla interpretazione sistematica del codice di procedura civile, eccezioni derivanti dalla particolarità di alcuni procedimenti, situazioni che non è qui il caso di esaminare partitamente.
Con riferimento al quesito posto bisogna chiedersi se l'inciso “anche se precedentemente fissata” possa riferirsi anche ad udienze già fissate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa o debba riferirsi solo a quei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Se ci dovessimo basare sulle norme generali dovremmo concludere che le stesse, non potendo disporre che per l'avvenire, non possano applicarsi a fattispecie pregresse: così sembra evincersi dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (r.d. n. 262/1942).
A ben vedere, però, questa disposizione non fa altro che recepire quanto già disposto dalla normativa emergenziale emanata durante il recente periodo pandemico dall'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, a fronte delle successive proroghe e modifiche, ove poteva trovare applicazione soltanto sino al 31 dicembre 2022; ivi si prevedeva il deposito di note scritte in luogo della partecipazione all'udienza in presenza fino al 31 dicembre 2022.
Orbene il nuovo art. 127-ter c.p.c. non fa altro che dare continuità a quella normativa che, da emergenziale, diventa fisiologica del processo civile.
Essa non introduce, quindi, una disposizione del tutto nuova ma ne istituzionalizza solo l'applicazione già presente in un periodo precedente tanto che si può, a ragione, ritenere che la sua applicabilità si riferisca a tutti i procedimenti pendenti, anche quelli anteriori alla sua entrata in vigore.
Per questa ragione l'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 (norme transitorie) prevede che l'art. 127-ter c.p.c. entri in vigore dal 1° gennaio 2023 e si applichi anche ai procedimenti a quella data pendenti.
Anche un'interpretazione letterale del testo della nuova norma fa propendere per una tale interpretazione; infatti, l'inciso riferito ad udienze precedentemente fissate alla sua entrata in vigore, non può che riferirsi ad udienze relative a procedimenti già incardinati prima dell'entrata in vigore della norma in commento.
In tal senso è la prassi tribunalizia che non si esime dal fissare udienze cartolari con riferimento ad udienze già fissate anteriormente al primo gennaio 2023.
Si tratta di una facoltà del giudice (eccetto l'ipotesi di richiesta congiunta delle parti) nel caso in cui l'udienza non contempli la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti o da ausiliari, con facoltà delle parti di opporsi, come prevede il secondo comma dell'articolo in questione.
Vale qui la pena di precisare che, a differenza della prassi sino ad oggi utilizzata nei tribunali, non vi è più bisogno di redigere un fittizio verbale di udienza, in quanto alla scadenza dei termini per il deposito delle note scritte il giudice è da considerarsi automaticamente in riserva ed in ciò si ritiene che consista il significato dell'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c. ove si afferma che “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”. |