La Prima Presidente della Cassazione valuta la prima ordinanza di rinvio pregiudiziale interpretativo
05 Aprile 2023
La Prima Presidente della Corte di cassazione ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale interpretativo in relazione alla questione rimessa dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 2 marzo 2023 e di seguito riportata: se, nel giudizio presupposto che di svolge dinanzi al giudice di pace, costituisca rimedio preventivo, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 89/2001, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell'art. 281-sexies, o se tale rimedio non sia applicabile dinanzi al giudice di pace.
In primo luogo, è stato ritenuto soddisfatto il requisito della necessaria pregiudizialità dello scioglimento del dubbio interpretativo ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi alla Corte d'appello rimettente.
In secondo luogo, la questione se il giudice di pace possa avvalersi delle modalità semplificate, con la pronuncia della sentenza contestuale, previste dall'art. 281-sexies c.p.c., è esclusivamente di diritto, non condizionata da peculiarità della fattispecie né implicante un giudizio di fatto.
Tale questione, inoltre, non è stata ancora stata risolta ex professo dalla Corte di cassazione. La Corte se n'è occupata, in un'occasione, soltanto in forma di obiter. La Corte chiamata risolvere un contrasto, negli indirizzi di legittimità, circa la identificazione, al fine della decorrenza dei termini per l'impugnazione, della data di pubblicazione della sentenza contenente una doppia attestazione sull'originale, con una diversità tra data di deposito e data di pubblicazione, la Corte, a Sezioni Unite, ha affermato «La sentenza del giudice esiste giuridicamente e tutti ne hanno scienza legale con la pubblicazione, a cura del cancelliere. Le fasi che precedono la formazione della sentenza sono la deliberazione ed il deposito in cancelleria del documento che la contiene se la decisione è scritta. Alla decisione del giudice di pace si applicano (art. 311 c.p.c.) le norme stabilite per la decisione del tribunale in composizione monocratica (capo terzo-bis, inserito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 68 del d.lgs. n. 51/1998) che può avvenire a seguito trattazione scritta o mista – art. 281-quinques c.p.c., analogo all'art. 275 c.p.c., per la deliberazione collegiale del tribunale – o a seguito di discussione orale» (Cass. civ., sez. un., 1° agosto 2012, n. 13794).
La questione presenta gravi difficoltà interpretative, essendo possibili diverse letture delle norme di riferimento. La circostanza che la fase decisoria del procedimento davanti al giudice di pace sia già regolata dall'art. 321 c.p.c., il quale prescrive il deposito della sentenza entro quindici giorni dalla discussione, potrebbe far propendere per l'inapplicabilità dell'art. 281-sexies c.p.c., giacchè l'art. 311 delimita la portata del rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica «per tutto che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni». In senso opposto, però, potrebbe osservarsi, con il sostegno della prassi attestata in non pochi uffici, che le regole relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con la previsione della pronuncia della sentenza contestuale, non sono di per sé incompatibili con la struttura e la funzione tipica del procedimento davanti al giudice di pace, potendo sotto questo profilo apparire irragionevole che proprio e unicamente nell'ambito delle liti minori, devolute al giudice onorario ex art. 7 c.p.c., sia preclusa l'emanazione della sentenza nella forma più aderente ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione. D'altra parte, deve escludersi che il dubbio interpretativo sia di immediata e facile soluzione solo perché la questione è stata, ora affrontata dal legislatore, con il novellato, dal d.lgs. n. 149/2022, art. 321 c.p.c., che richiama espressamente l'art. 281-sexies c.p.c. Preme infatti osservare che l'innovazione ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data citata si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
La questione, infine, è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Proprio con riguardo alle ricadute in tema di equa riparazione si rinvengono, nella giurisprudenza della Corte di appello di Napoli, indirizzi di segno diverso.
Tanto premesso circa la sussistenza delle condizioni richieste per il rinvio pregiudiziale interpretativo, il Primo Presidente assegna la questione alla seconda sezione civile, tabellarmente competente in materia di equa riparazione. |